Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 novembre 2012, n. 35

Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie

Bollettino Ufficiale n. 18 del 7 novembre 2012

TITOLO I
LIVELLI MINIMI DI ATTIVITA' E DI SERVIZIO
Art. 1.
(Orari e giornate di apertura obbligatori)
1. Le farmacie urbane debbono garantire un orario settimanale complessivamente non inferiore alle quaranta ore suddiviso su almeno cinque giornate.
2. Le farmacie urbane sono, altresì, tenute a garantire il servizio per almeno duecentotrenta giornate in un anno.
3. Le farmacie rurali debbono garantire un orario settimanale complessivamente non inferiore alle trentasei ore.
4. Le farmacie rurali sono, altresì, tenute a garantire il servizio per almeno duecentodieci giornate in un anno.
Art. 2.
(Fasce orarie obbligatorie)
1. Le farmacie svolgono il servizio ordinario a battenti aperti in orari compresi tra le ore 8.00 e le ore 20.00 e, obbligatoriamente, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.(1)

Comma così modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 28 marzo 2013, n. 10.

2. Nei giorni feriali l'apertura per una o per mezza giornata comporta l'obbligo di rispettare le fasce orarie di cui al comma 1.
3. L'apertura per mezza giornata nei festivi comporta l'obbligo di una apertura continuata per almeno otto ore.
Art. 3.
(Servizio farmaceutico diurno)
1. Nei giorni e nelle ore di chiusura delle farmacie il servizio diurno deve essere assicurato da almeno una farmacia ogni ventimila abitanti e, comunque, da almeno una farmacia per ogni ambito territoriale sociale di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e successive modificazioni ed integrazioni. Previo parere favorevole dell'Azienda sanitaria locale e dell'Ordine provinciale dei farmacisti territorialmente competenti, il servizio diurno può essere assicurato anche da una sola farmacia ogni due ambiti territoriali limitrofi.
2. Il servizio diurno nei comuni capoluogo di provincia è assicurato da una farmacia ogni quarantamila abitanti. (4)

Comma così sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 28 marzo 2013, n. 10.

3. Il servizio di cui al comma 1 deve essere garantito, almeno, con le seguenti modalità:
a) nei comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti a chiamata tramite reperibilità entro sessanta minuti;(5)

Lettera così modificata dal comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 28 marzo 2013, n. 10.

b) nei restanti comuni a battenti chiusi ovvero attraverso sistemi che limitano l'accesso dell'utente ai locali o al diretto contatto con il farmacista.
4. Durante il servizio espletato secondo le modalità di cui al comma 3, lettere a) e b), le farmacie possono limitarsi alla distribuzione dei medicinali, del materiale di medicazione e della dietetica specialistica.
5. In ogni caso durante il servizio diurno non è dovuto alle farmacie alcun diritto addizionale.
Art. 4.
(Servizio farmaceutico notturno)
1. Il servizio notturno è assicurato da almeno una farmacia ogni ottantamila abitanti e, comunque, da almeno una farmacia ogni due ambiti territoriali limitrofi, di cui all'articolo 6 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il servizio notturno nel Comune di Genova è assicurato da almeno una farmacia ogni duecentomila abitanti.
3. Il servizio notturno è svolto almeno dalle ore 20.00 fino alle ore 8.00 del mattino seguente.(6)

Comma così sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 28 marzo 2013, n. 10.

4. Il servizio farmaceutico notturno deve essere garantito, almeno, con le seguenti modalità:
a) nei comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti a chiamata con reperibilità entro sessanta minuti;(7)

Lettera così modificata dal comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 28 marzo 2013, n. 10.

b) nei restanti comuni a battenti chiusi ovvero attraverso sistemi che limitano l'accesso dell'utente ai locali o al diretto contatto con il farmacista.
5. Durante il servizio notturno espletato secondo le modalità di cui al comma 4 il farmacista è tenuto a evadere le ricette nelle quali il medico abbia indicata l'urgenza e ogni altra richiesta di farmaci con caratteristiche di improrogabilità.
6. Il servizio notturno può essere assicurato da una o più farmacie in modo permanente o a rotazione.
7. Le farmacie durante il servizio notturno possono assicurare, con oneri a loro carico, la consegna a domicilio dei medicinali.
Art. 5.
(Chiusura per ferie annuali)
1. Le farmacie possono esercitare il diritto alle ferie in uno o più periodi nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 1.
2. I dispensari restano chiusi nel periodo di chiusura per ferie delle rispettive farmacie e possono chiudere per ulteriori periodi.
3. Le farmacie succursali non chiudono per ferie.
4. Acquisito il parere favorevole dell'Azienda sanitaria locale e dell'Ordine provinciale dei farmacisti territorialmente competenti, il Sindaco può autorizzare, purché richiesti con un preavviso di almeno trenta giorni, ulteriori periodi di ferie rispetto a quelli programmati nel calendario annuale.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO E DETERMINAZIONE DEI TURNI
Art. 6.
(Programmazione del servizio farmaceutico)
1. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascuna farmacia, singolarmente o tramite le associazioni di categoria, comunica all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente gli orari, i giorni di apertura e i periodi di ferie programmati per l'anno successivo.
2. Contestualmente ciascuna farmacia, in relazione a quanto previsto dall'articolo 4, indica modalità e termini di espletamento del servizio notturno.
3. In carenza di comunicazione entro i termini di cui al comma 1 le farmacie sono tenute a rispettare gli orari, la turnazione e i periodi di ferie determinati nel provvedimento sindacale dell'anno precedente.
4. Sulla base delle comunicazioni pervenute e di quanto disposto dal comma 3 ciascuna Azienda sanitaria locale verifica il rispetto sia degli obblighi previsti per le farmacie, sia dei livelli minimi di attività e di servizio di cui al titolo I.
Art. 7.
(Turni diurni e notturni)
1. Nel caso in cui non siano garantiti i livelli minimi di attività e di servizio di cui al titolo I, l'Azienda sanitaria locale, sentito l'Ordine provinciale dei farmacisti, prevede una turnazione delle farmacie tale da raggiungere i livelli minimi di assistenza farmaceutica richiesti.
2. Nel prevedere la turnazione delle farmacie l'Azienda sanitaria locale rispetta i seguenti principi:
a) qualora sia necessario, i turni diurni e notturni sono articolati interessando i territori di Comuni appartenenti allo stesso o a due ambiti territoriali sociali limitrofi di cui all'articolo 6 della l.r.12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) nel caso in cui gli ambiti territoriali di cui alla lettera a) siano caratterizzati da peculiari situazioni di scarsa densità abitativa ovvero da disagiate situazioni viarie o orografiche l'Azienda sanitaria locale, acquisito il parere dell'Ordine provinciale dei farmacisti, può autorizzare una turnazione notturna a copertura di diverse e più ampie aggregazioni territoriali ovvero forme alternative di servizio fermo restando:
1) la consegna entro sessanta minuti alla dimora del paziente dei farmaci prescritti dal medico con l'indicazione di urgenza;
2) la completa assunzione del costo del servizio da parte delle farmacie tenute a garantire il servizio notturno;
c) le farmacie sono chiamate a partecipare ai turni in condizioni di parità.
Art. 8.
(Predisposizione dei calendari annuali)
1. L'Azienda sanitaria locale, acquisito il parere dell'Ordine provinciale dei farmacisti, procede, sulla base di quanto previsto dall'articolo 6, alla stesura per ogni Comune del calendario annuale degli orari di apertura e chiusura e dei turni di servizio delle farmacie.
2. I calendari sono trasmessi entro il 30 novembre ai comuni per il loro recepimento e la conseguente diffusione e conoscenza.
Art. 9.
(Approvazione dei calendari annuali)
1. I comuni, entro il 31 dicembre di ciascun anno, adottano con validità annuale i calendari predisposti dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio.
2. I sindaci dei comuni nei quali è presente un solo esercizio farmaceutico ovvero di comuni con presenza di zone a scarsa densità abitativa o montane o di comuni caratterizzati da disagiate situazioni viarie o orografiche possono, dopo aver acquisito la disponibilità del titolare della farmacia, prevedere modalità e termini di reperibilità a garanzia del servizio farmaceutico.
3. Ai calendari degli orari di apertura e chiusura e dei turni di servizio è data ampia diffusione anche attraverso le associazioni di volontariato e dei consumatori.
4. Sentiti l'Azienda sanitaria locale e l'Ordine provinciale dei farmacisti territorialmente competenti, a fronte di festività, eventi locali o peculiari situazioni, il Sindaco, acquisita la disponibilità delle farmacie interessate, può prevedere l'apertura delle stesse al di fuori del calendario approvato.
5. Il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, in situazioni di calamità naturali o di emergenza sanitaria, può disporre l'apertura degli esercizi farmaceutici o prevedere le modalità di reperibilità dei farmacisti.
Art. 10.
(Pubblicità degli orari e dei turni)
1. Le farmacie espongono, in posizione ben visibile, un cartello indicante l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio. Nei periodi di chiusura devono essere, altresì, indicate le farmacie viciniore di turno secondo la programmazione di cui all'articolo 9, comma 1, nonché eventuali numeri verdi ai quali rivolgersi per le informazioni sul servizio.
2. Sulla base del calendario di cui all'articolo 9, comma 1, le farmacie chiuse per ferie indicano le sedi aperte più vicine, con il relativo orario di apertura.
3. Nelle ore serali e notturne le farmacie di turno devono mantenere accesa l'insegna luminosa e nei casi di servizio a battenti chiusi devono disporre di strumenti evidenti e facilmente accessibili per la chiamata del farmacista di guardia.
4. Le dimensioni delle insegne, mono o bifacciali, di cui al comma 3, non possono essere inferiori a mezzo metro di diametro.
Art. 11.
(Orari di apertura delle farmacie istituite ai sensi dell' Sito esternoarticolo 1 bis della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e successive modificazioni ed integrazioni)
1. Il Sindaco del Comune interessato, su richiesta del titolare, acquisito il parere dell'Azienda sanitaria locale competente e dell'Ordine provinciale dei farmacisti, fissa l'orario e i giorni di apertura delle farmacie di cui all'Sito esternoarticolo 1 bis della l. 475/1968 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 12.
(Sanzioni)
1. Ove il fatto non sia previsto dalla legge penale come reato, per le violazioni di cui agli articoli sotto elencati si applicano le seguenti sanzioni:
a) articolo 1, comma 1, da euro 200,00 a euro 600,00;
b) articolo 1, commi 2, 3 e 4, da euro 1.000,00 a euro 3.000,00;
c) articolo 2, commi 1, 2 e 3, da euro 300,00 a euro 900,00;
e) articolo 5, comma 3, da euro 500,00 a euro 1.500,00;
f) articolo 6, comma 3, da euro 300,00 a euro 900,00;
g) articolo 9, comma 5, da euro 2.000,00 a euro 6.000,00;
h) articolo 10, commi 1 e 2, da euro 200,00 a euro 600,00;
i) articolo 10, comma 3, da euro 100,00 a euro 300,00.
2. Le funzioni sanzionatorie di cui al presente articolo spettano al Sindaco ai sensi della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le violazioni accertate sono comunicate all'Ordine provinciale dei farmacisti per l'eventuale assunzione dei provvedimenti di competenza.
TITOLO III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 13.
(Abrogazioni)
1. Il capo I del regolamento regionale 16 luglio 1992, n. 3 (Regolamento sul servizio farmaceutico) è abrogato con decorrenza 31 dicembre 2012.
Art. 14.
(Entrata in vigore)
1. Il titolo I e l'articolo 12 del titolo II della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2013.