TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità)
1. Al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di promuoverne lo sviluppo sostenibile la Regione Liguria, nel rispetto della
direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 , concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, individua l'autorità competente e detta disposizioni procedurali per la valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, alla Provincia ed agli enti locali in attuazione dei principi generali di economicità e di semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge valgono le definizioni individuate nell'
articolo 5 del d.lgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3.
(Ambito di applicazione)
1. Sono soggetti a VAS i piani e i programmi e le loro modifiche che abbiano un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale e che:
a) siano elaborati per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori dell'agricoltura, della foresta, della pesca, dell'energia, dell'industria, dei trasporti, compresi i piani regolatori dei porti di interesse internazionale, nazionale e regionale, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e al contempo definiscano il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del
d.lgs.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) siano assoggettati a valutazione d'incidenza ai sensi dell'
articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni ed integrazioni e della vigente normativa regionale in materia, in considerazione degli impatti sulla conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.
3. Sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 13 anche i piani e i programmi e gli eventuali accordi di programma relativi a tali strumenti, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti, nonché le loro modifiche, nei seguenti casi:
(12) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .
a) piani o programmi a carattere generale o settoriale estesi all'intero territorio di competenza;
4. Per i piani regolatori portuali:
a) ove presentino una prevalenza di opere di natura progettuale rispetto ai contenuti pianificatori e/o programmatici si applica la procedura VIA/VAS integrata di competenza nazionale in applicazione dell'
articolo 6, comma 3 ter, del d.lgs 152/2006 ;
b) ove abbiano contenuti meramente pianificatori sono sottoposti alle procedure di cui alla presente legge e l'acquisizione del parere di cui all'
articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modificazioni ed integrazioni avviene nel contesto delle suddette procedure.
5. Sono, comunque, esclusi da VAS e da procedura di verifica di assoggettabilità:
a) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
b) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
c) i progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico ai sensi dell'
articolo 68, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni non contenenti previsioni di opere;
d) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle Regioni o dagli organismi dalle stesse individuati;
e) i progetti urbanistici operativi di piani urbanistici comunali già sottoposti a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS che siano in conforme attuazione di piani o programmi;
f) gli adeguamenti tecnico funzionali dei piani regolatori portuali come definiti dall'
articolo 4, comma 2, della legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 (Procedure per l'approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi agli ambiti portuali) e successive modificazioni ed integrazioni, salvo che contengano opere sottoponibili a valutazione di impatto ambientale (VIA) o valutazione di incidenza.
TITOLO II
PROCEDURA DELLA VAS E DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 4.
(Principi generali)
1. La VAS e la verifica di assoggettabilità costituiscono parte integrante del procedimento di formazione dei piani e programmi, si attivano contestualmente all'avvio della fase di elaborazione degli stessi e sono concluse anteriormente o contestualmente alla loro approvazione.
2. Le procedure di formazione dei piani e programmi da assoggettare a VAS sono quelle previste dalle singole discipline di settore, integrate secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Al fine di evitare duplicazioni, gli adempimenti di consultazione e di pubblicità della VAS prevalgono su quelli previsti dalle rispettive discipline di settore ove queste ultime stabiliscano tempi di durata inferiore.
3. La procedura di VAS comprende quella di valutazione d'incidenza, secondo quanto previsto dall'articolo 15.
4. I provvedimenti di approvazione di piani o di programmi assunti senza la previa VAS o la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero in difformità al provvedimento dell'autorità competente sono annullabili per violazione di legge ai sensi dell'
articolo 11, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5.
3ter. Entro il 28 febbraio di ogni anno, i comuni trasmettono alla struttura regionale competente un rapporto contenente gli esiti dei procedimenti svolti nel corso dell’anno precedente aventi ad oggetto la verifica di assoggettabilità ai sensi dell’articolo 13 e la pronuncia di VAS ai sensi dell’articolo 10 della presente legge.
(36) Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .
Art. 6.
(Soggetti da consultare)
1. L'autorità competente, in accordo con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche interregionali e transfrontalieri, da consultare in ragione dell'ambito territoriale interessato dal piano o programma, delle scelte contenute nello stesso e degli impatti ambientali dovuti all'attuazione dei progetti ivi previsti, fra Regione, Agenzia regionale per l'ambiente ligure (ARPAL), ASL, enti gestori delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000, direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali, province, comuni, autorità di bacino, autorità portuali ed autorità competenti delle regioni confinanti.
2. L'autorità competente ha facoltà di consultare ogni altro soggetto pubblico o privato i cui apporti possano essere rilevanti nei singoli procedimenti.
3. La Giunta regionale può integrare l'elenco di cui al comma 1 o modificarlo per renderlo conforme a sopravvenute modifiche normative.
Art. 7.
(Consultazioni transfrontaliere)
1. Nel caso di piani e programmi la cui attuazione possa determinare effetti significativi sul territorio di un altro Stato o qualora un altro Stato lo richieda, l'autorità procedente o il proponente, tramite la Regione, informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede ai sensi dell'
articolo 32 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
CAPO II
PROCEDURA DI VAS E DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS
Art. 8.
(Rapporto preliminare e rapporto ambientale)
1. Con riferimento ai piani e programmi di cui all'articolo 3, comma 1, l'autorità procedente o il proponente redige, in sede di avvio del processo di elaborazione del piano o programma, il rapporto preliminare propedeutico alla stesura del rapporto ambientale, in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato B. Il rapporto preliminare costituisce elaborato tecnico istruttorio che deve essere trasmesso previa determinazione dell'organo esecutivo dell'autorità procedente.
2. L'autorità competente, l'autorità procedente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale di cui all'articolo 6 definiscono la portata ed il livello di dettaglio dei contenuti del rapporto ambientale sulla base del rapporto preliminare di cui al comma 1 attraverso una fase preliminare di confronto. A tal fine l'autorità competente, d'intesa con l'autorità procedente, convoca apposita Conferenza istruttoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni. Tale fase si conclude entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del rapporto preliminare da parte dell'autorità competente attraverso la redazione di apposito verbale sottoscritto dagli enti partecipanti.
3. Il rapporto ambientale, comprensivo della sintesi non tecnica, è redatto secondo le indicazioni di cui all'Allegato C e fa parte integrante del piano o programma.
4. Nel caso di piani o programmi che interessino siti della Rete Natura 2000 di cui alla
legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) il rapporto preliminare ed il rapporto ambientale contengono anche gli elementi indicati nei criteri e nelle linee guida definiti dalla Regione in materia di valutazione di incidenza.
Art. 9.
1. L'autorità procedente ovvero il proponente trasmette all'autorità competente la proposta di piano o di programma adottato, comprensivo del rapporto ambientale e lo schema dell'avviso contenente il titolo della proposta di piano o programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove sarà possibile prendere visione del piano o programma e del rapporto ambientale comprensivo della sintesi non tecnica. L'autorità competente provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria dell'avviso di avvio della procedura di VAS.
(17) Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .
1 bis. Nel caso in cui l'autorità competente ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della proposta, il procedimento è concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei casi di verifica di assoggettabilità.
18) Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .
2. L'autorità procedente e l'autorità competente provvedono contestualmente a mettere a disposizione del pubblico presso i propri uffici la documentazione relativa alla proposta di piano o programma ed a pubblicare nei rispettivi siti web la sintesi non tecnica ed il rapporto ambientale di cui al comma 1.
3. L'autorità procedente o il proponente, prima della pubblicazione di cui al comma 1, trasmette la documentazione di cui al comma 2 ai soggetti competenti in materia ambientale ed ai soggetti territorialmente interessati da consultare a norma dell'articolo 6, nonché al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di consultazioni transfrontaliere.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può presentare osservazioni all'autorità procedente e all'autorità competente. Entro tale termine i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati sono tenuti ad esprimere parere sulla proposta oggetto di consultazione. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il termine resta sospeso fino alla comunicazione dell'interesse dello Stato coinvolto alla partecipazione al procedimento di VAS da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'
articolo 32 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 10.
(Valutazione ambientale strategica)
3. Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché nel sito web dell'autorità procedente e dell'autorità competente.
4. L'autorità procedente o il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede in conformità al provvedimento di cui al comma 2 alla redazione conclusiva del piano o programma per la sua approvazione definitiva.
5. L'atto definitivo di approvazione del piano o programma è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dello stesso e degli atti concernenti il procedimento. Tale pubblicazione, anche nei siti web delle autorità interessate, comprende:
a) il piano o programma approvato;
b) il provvedimento motivato espresso dall'autorità competente;
c) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, secondo lo schema di cui all'allegato D;
d) le misure adottate in merito al monitoraggio;
e) le eventuali misure correttive da adottare in caso di impatti negativi.
Art. 11.
(Inchiesta pubblica)
1. L'autorità competente, su richiesta motivata da parte dei comuni interessati e delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può disporre, dandone adeguata pubblicità, lo svolgimento di una inchiesta pubblica per l'esame del rapporto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini dell'istruttoria di cui all'articolo 10.
(19) Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .
3. L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, da acquisire e valutare ai fini della VAS.
Art. 12.
(Omissis)
Art. 13.
1. Con riferimento ai piani e programmi di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, adottati dai competenti organi secondo le rispettive discipline di settore, l'autorità competente procede alla verifica di assoggettabilità alla VAS al fine di accertare se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'autorità procedente o il proponente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico e/o cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma, nonché i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma.
4. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente o il proponente, sulla base delle scelte contenute nel piano o nel programma e degli impatti ambientali ad esse conseguenti, individua i soggetti competenti in materia di ambiente da consultare. Il rapporto preliminare e la proposta di piano sono messi a disposizione dei soggetti da consultare, allo scopo di acquisirne i pareri entro il termine di trenta giorni.
5. Nel caso di piani o programmi di cui al comma 1 che possano comportare ricadute sui siti della Rete Natura 2000 di cui alla
l.r. 28/2009 , il rapporto preliminare contiene anche gli elementi indicati nei criteri e nelle linee guida assunti dalla Regione in materia di valutazione di incidenza.
6. L'autorità competente adotta, entro novanta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 4, il motivato provvedimento di verifica avente efficacia vincolante, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla valutazione e dettando le eventuali prescrizioni, tenuto conto dei pareri pervenuti. Il provvedimento di verifica contiene anche l'accertamento rispetto alla necessità della valutazione di incidenza. Nel caso di piani urbanistici, il provvedimento può contenere anche le determinazioni di natura urbanistico-territoriale dell'autorità competente di cui all'articolo 5.
7. Il provvedimento di cui al comma 6, obbligatorio e vincolante, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché nel sito web dell'autorità procedente e dell'autorità competente.
8. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, procede alla redazione conclusiva del piano o programma in conformità al provvedimento di cui al comma 6 ed alla sua approvazione definitiva.
CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI E DI RACCORDO
Art. 14.
(Monitoraggio)
1. La rilevazione degli impatti significativi dell'attuazione del piano sull'ambiente è effettuata tramite adeguato monitoraggio che verifica anche il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di adottare le opportune misure correttive in caso di impatti negativi.
2. L'autorità procedente o il proponente individua le risorse necessarie per la realizzazione del monitoraggio di cui al comma 1 e, avvalendosi dell'ARPAL, effettua tale monitoraggio con oneri a proprio carico.
3. Qualora il monitoraggio individui impatti negativi imprevisti, l'autorità procedente o il proponente adotta le opportune misure correttive, in accordo con l'autorità competente.
4. I dati del monitoraggio nonché le eventuali misure correttive sono pubblicati nei siti web dell'autorità competente, dell'autorità procedente, nonché dell'ARPAL.
5. Gli esiti del monitoraggio sono condizione di procedibilità delle modifiche e degli aggiornamenti di piani o programmi sottoposti alle procedure di VAS e di verifica di assoggettabilità di cui alla presente legge.
Art. 15.
1. L'autorità competente esprime il parere motivato di VAS comprensivo della valutazione di incidenza. A tal fine il rapporto ambientale di cui all'articolo 8 contiene anche gli elementi indicati nei criteri e nelle linee guida assunti dalla Regione in materia di valutazione di incidenza, ai sensi del
d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I piani di gestione forestale o strumenti equivalenti esclusi dal campo di applicazione della VAS e della verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera d), che rientrino nel campo di applicazione dell'
articolo 5 del d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sottoposti a valutazione di incidenza secondo i criteri e le linee guida assunti in merito dalla Giunta regionale.
2 bis. Nell'ambito della procedura di VAS, qualora emergano possibili impatti sulla salute umana e ambientali, sono approfonditi anche gli elementi attinenti la VIIAS, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, secondo le linee guida approvate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
(23) Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .
Art. 16.
(Rapporti tra VAS e VIA e disposizioni di semplificazione)
2. Nel caso di comuni certificati o dotati di sistema di gestione ambientale (SGA) il rapporto ambientale ed il rapporto preliminare possono utilizzare i contenuti della documentazione del sistema di gestione, rendendo altresì conto di come gli obiettivi del sistema di gestione sono integrati nel piano o programma oggetto di valutazione.
3. Nel caso di progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS, nella redazione del SIA possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale o nel rapporto preliminare, se attuali e pertinenti.
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 17.
(Disposizioni transitorie e finali)
2. Gli allegati alla presente legge possono essere aggiornati con atto della Giunta regionale a seguito di sopravvenute modificazioni normative.
3. La Giunta regionale può stabilire criteri e linee guida per definire ulteriori modalità procedurali necessarie alla applicazione della presente legge.
4. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si richiamano le disposizioni del
d.lgs.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 18.
1. Gli articoli 3, 4, 5 e 8 della
l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.
Art. 19.
(Dichiarazione d'urgenza)
(Omissis)