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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 10 agosto 2012, n. 32

Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)

Bollettino Ufficiale n. 15 del 16 agosto 2012

Art. 4.
(Principi generali)
1. La VAS e la verifica di assoggettabilità costituiscono parte integrante del procedimento di formazione dei piani e programmi, si attivano contestualmente all'avvio della fase di elaborazione degli stessi e sono concluse anteriormente o contestualmente alla loro approvazione.
2. Le procedure di formazione dei piani e programmi da assoggettare a VAS sono quelle previste dalle singole discipline di settore, integrate secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Al fine di evitare duplicazioni, gli adempimenti di consultazione e di pubblicità della VAS prevalgono su quelli previsti dalle rispettive discipline di settore ove queste ultime stabiliscano tempi di durata inferiore.
3. La procedura di VAS comprende quella di valutazione d'incidenza, secondo quanto previsto dall'articolo 15.
4. I provvedimenti di approvazione di piani o di programmi assunti senza la previa VAS o la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero in difformità al provvedimento dell'autorità competente sono annullabili per violazione di legge ai sensi dell'Sito esternoarticolo 11, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Note del Redattore:

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Inserisce l' art. 13 bis nella L.R. 30 dicembre 1998, n. 38 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 1 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178 del 4 luglio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma sia nel testo previgente alle modifiche introdotte con la l.r. 38/2013 , sia nel testo modificato dall'articolo 1 della medesima legge. Il comma è stato successivamente così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

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Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma già sostituito dall'art. 8 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 e così successivamente sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza 4 luglio 2013, n. 178 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente allegato nella parte in cui, ai punti 4, 5, 6 e 7, identifica casi di esclusione della verifica di assoggettabilità VAS in base alle sole dimensioni qualitative degli interventi. Detti punti sono stati successivamente abrogati dall'art. 10 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 (vedi note nn. 29, 30, 31 e 32).

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Capoverso così modificato dall'art. 10 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Vedi il regime transitorio previsto dall'art. 11 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Vedi il regime transitorio previsto dall'art. 11 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Vedi il regime transitorio previsto dall'art. 11 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .