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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 5 aprile 2012, n. 12

Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva

Bollettino Ufficiale n. 6 dell' 11 aprile 2012

Art. 28.
(Disposizioni transitorie)
1. Fino all'entrata in vigore del Piano di cui all'articolo 4 conserva efficacia il Piano approvato ai sensi della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 (Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere) e successive modificazioni ed integrazioni. (63)

Comma già modificato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 6 marzo 2015, n. 6. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 210/2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma della L.R. 6/2015. Comma così ulteriormente modificato dall'art. 15 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 .

1 bis. Fatte salve le procedure ordinarie di variante di cui all’articolo 12, ove applicabili, fino all’approvazione del Piano di cui all’articolo 4, le cave in attività il cui programma di coltivazione presenti uno stato di avanzamento prossimo all’esaurimento possono essere autorizzate, previa presentazione di apposita domanda di variante al programma medesimo, a continuare la coltivazione oltre il quantitativo di materiale già autorizzato, fino ad un limite massimo pari ad un terzo del quantitativo estratto negli ultimi dieci anni, a condizione che non vengano oltrepassati i confini degli areali previsti nel Piano vigente e ferme restando le altre condizioni e prescrizioni stabilite nelle relative schede di progetto contenute nel Piano medesimo. Per le cave relativamente alle quali il Piano vigente non individua un areale, la coltivazione non può oltrepassare i confini del programma già autorizzato. L’autorizzazione di cui al presente comma segue il procedimento istruttorio di cui all’articolo 11. (64)

Comma inserito dall'art. 23, comma 2, della L.R. 6 marzo 2015, n. 6. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 210/2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma della L.R. 6/2015. Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 .

2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico si concludono ai sensi delle disposizioni vigenti al momento del loro avvio.
3. La durata delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva rilasciate dal 1° gennaio 2006 è automaticamente prorogata sino al completamento del programma di coltivazione e di recupero ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10, comma 1.
3 bis. La domanda di rinnovo delle autorizzazioni rilasciate entro il 31 dicembre 2005 è presentata sei mesi prima della loro scadenza. Fino alla nuova autorizzazione, rilasciata secondo le procedure della presente legge, resta efficace il provvedimento originario. Nel caso in cui non sia presentata domanda di rinnovo, si applica, qualora ne sussistano i presupposti, l'articolo 23. (3)

Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 8 luglio 2013, n. 19 .

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico la Giunta regionale approva i criteri e le modalità per l'individuazione degli elementi essenziali di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), caratterizzanti i programmi di coltivazione in corso di realizzazione.
5. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 24 bis della l.r. 12/1979 e successive modificazioni ed integrazioni continuano ad essere efficaci sino al completamento delle opere di stabilizzazione dei cantieri, a condizione che il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva avvenga nel rispetto di quanto prescritto dall'Sito esternoarticolo 10 del decreto Sito esternolegislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della Sito esternodirettiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Sito esternodirettiva 2004/35/CE ) e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Negli ambiti di cava previsti nel Piano approvato ai sensi della l.r. 12/1979 e successive modificazioni e integrazioni sono ammessi gli interventi sui corsi d’acqua esistenti che risultino necessari per consentire l’attuazione del programma di coltivazione proposto, a condizione che siano garantiti, per ogni fase attuativa del programma medesimo, l’adeguato deflusso delle acque e la funzionalità idraulica della rete di regimazione. In ogni caso la ricomposizione ambientale deve comprendere il ripristino ovvero la reinalveazione del tratto di corso d’acqua oggetto degli interventi, nel rispetto delle condizioni di sicurezza definite dalla normativa vigente in materia. Gli interventi di cui al presente comma sono ammessi mediante autorizzazione di tipo idraulico, acquisita nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 11. (65)

Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 21, comma 8. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 8, la Giunta definisce altresì i criteri per l'adeguamento delle cauzioni relative alle autorizzazioni e ai permessi in essere.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico la Giunta regionale adotta il provvedimento di cui all'articolo 17, comma 2.

Note del Redattore:

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Nota soppressa (vedi nota 62).

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Comma già modificato dall'art. 9 della L.R. 9 agosto 2012, n. 31 , ulteriormente modificato dall'art. 22 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 , nuovamente modificato dall'art. 2 della L.R. 8 luglio 2013, n. 19 e abrogato dall'art. 23 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Comma già modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 210/2016 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma dell'art. 3 della L.R. 6/2015 . Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Nota soppressa. Vedi nota 67.

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Nota soppressa. Vedi nota 67.

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Nota soppressa. Vedi nota 67.

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Nota soppressa. Vedi nota 67.

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Nota soppressa. Vedi nota 67.

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Nota soppressa. Vedi nota 67.

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Nota soppressa. Vedi nota 67.

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Rubrica così sostituita dall'art. 5 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 33 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .

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Comma sostituito dall'art. 7 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 , modificato dall'art. 3 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 33 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .

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Lettera già sostituita dall'art. 8 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 e così modificata dall'art. 4 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 .

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Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Lettera inserita dall'art. 8, comma 3, della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 210/2016 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di detto comma. Vedi le norme transitorie previste dall'articolo 24 della medesima legge 6/2015 . Lettera successivamente abrogata dall'art. 4 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 .

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Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Nota soppressa. Vedi nota 73.

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Nota soppressa. Vedi nota 73.

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Nota soppressa. Vedi nota 73.

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Nota soppressa. Vedi nota 73.

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Nota soppressa. Vedi nota 73.

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Nota soppressa. Vedi nota 73.

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Nota soppressa. Vedi nota 73.

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Nota soppressa. Vedi nota 73.

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Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 e così successivamente modificato dall'art. 18 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Comma già modificato dall'art. 11, comma 2, della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 210/2016 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma della L.R. 6/2015 . Comma ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 .

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Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Comma già modificato dall'art. 12 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 .

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Comma già modificato dall'art. 12 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 e così sostituito dall'art. 8 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 .

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Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Articolo già sostituito dall'art. 13 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Nota soppressa. Vedi nota 80.

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Nota soppressa. Vedi nota 80.

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Nota soppressa. Vedi nota 80.

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Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Comma già modificato dall'art. 17, comma 2, della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 210/2016 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma della L.R. 6/2015 . Comma così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 .

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Comma già modificato dall'art. 17, comma 3, della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 210/2016 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma della L.R. 6/2015 . Comma così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L.R. 2 agosto 2017, n 18 .

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Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Comma già sostituito dall'art. 18 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 .

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Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 19 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Comma già modificato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 210/2016 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma della L.R. 6/2015 . Comma così ulteriormente modificato dall'art. 15 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 .

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Comma inserito dall'art. 23, comma 2, della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 210/2016 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma della L.R. 6/2015 . Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 .

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Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

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Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 .

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Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 .

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Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 .

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Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 .

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Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 .

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Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 .

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Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 .

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Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 .

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Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 .

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Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 .

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Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 .

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Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 .

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Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 .

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Alinea già modificato dall'art. 12 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 33 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .

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Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 .

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Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 .

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Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 .

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Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 .

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Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 .

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Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 .

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Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 33 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .