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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 5 aprile 2012, n. 10

Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico

Bollettino Ufficiale n. 6 dell' 11 aprile 2012

Art. 5.
(Tavolo di coordinamento regionale della rete degli SUAP)
1. La Giunta regionale istituisce un tavolo di coordinamento regionale composto dai rappresentanti degli enti locali territoriali e dai rappresentanti del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale tavolo si articola in gruppi tecnici per l'esame dei diversi settori di intervento composti anche da soggetti designati dagli altri enti ed amministrazioni coinvolte nei procedimenti esaminati.
2. Il tavolo di coordinamento promuove le opportune iniziative di consultazione e collaborazione con i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei professionisti e le agenzie per le imprese di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese a norma dell'Sito esternoarticolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133 ). 3. Il tavolo di coordinamento regionale della rete degli SUAP svolge compiti di indirizzo e coordinamento, nonché attività di monitoraggio per:
a) la diffusione di interpretazioni normative e prassi applicative uniformi e condivise;
b) la semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;
c) l'adeguamento alle modalità telematiche di gestione delle istruttorie degli SUAP;
d) la realizzazione dei processi di innovazione tecnologica.

Note del Redattore:

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Nota soppressa. Vedi nota 66.

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Nota soppressa. Vedi nota 66.

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Articolo inserito dall'art. 20 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3. e successivamente così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa. Vedi nota 68.

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Nota soppressa. Vedi nota 69.

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Nota soppressa. Vedi nota 70.

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 2. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa. Vedi nota 66.

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Nota soppressa. Vedi nota 66.

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 2. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 2. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 2. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 2. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa. Vedi nota 69.

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Nota soppressa. Vedi nota 69.

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Nota soppressa. Vedi nota 70.

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Lettera così sostituita dall'art. 43 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota 69.

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Nota soppressa. Vedi nota 69.

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Rubrica così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .