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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 5 aprile 2012, n. 10

Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico

Bollettino Ufficiale n. 6 dell' 11 aprile 2012

Art. 4.
(Rete regionale degli SUAP)
1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa), realizza una organizzazione dedicata della rete degli SUAP per il loro collegamento e per la trasmissione per via telematica degli atti tra gli SUAP e tra gli SUAP e gli enti che intervengono nei procedimenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:
a) mette a disposizione gli strumenti per garantire l'interoperabilità applicativa e l'accesso alle banche dati richieste per l'esercizio degli SUAP;
b) sviluppa azioni tecnologiche e applicative per attuare l'interoperabilità fra il proprio sistema informativo e il proprio portale per le imprese con il servizio nazionale portale "impresainungiorno", in attuazione di quanto disposto dall'Sito esternoarticolo 3, comma 1, del d.p.r. 160/2010 ;
c) stipula con le autorità centrali accordi di servizio per poter agire in qualità di "intermediario strutturale" a beneficio delle autonomie locali della Liguria, attraverso il nodo regionale di cooperazione applicativa. Tali accordi sono vincolanti anche per gli enti del settore regionale allargato e gli enti locali che intervengono nei procedimenti.

Note del Redattore:

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Nota soppressa. Vedi nota 66.

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Articolo inserito dall'art. 20 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3. e successivamente così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa. Vedi nota 68.

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Nota soppressa. Vedi nota 69.

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Nota soppressa. Vedi nota 70.

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 2. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa. Vedi nota 66.

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 2. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 2. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 2. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa. Vedi nota 69.

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Nota soppressa. Vedi nota 70.

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Lettera così sostituita dall'art. 43 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota 69.

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Nota soppressa. Vedi nota 69.

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Rubrica così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .