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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 5 aprile 2012, n. 10

Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico

Bollettino Ufficiale n. 6 dell' 11 aprile 2012

Art. 11.
(Localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione e procedure di realizzazione)(70)

Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1.

1. La realizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione, in quanto opere di urbanizzazione primaria, è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale fatto salvo il rispetto della disciplina prevista nel regolamento approvato dal Comune ai sensi dell’Sito esternoarticolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto anche dei programmi di sviluppo delle reti proposti dai soggetti gestori.
2. Per la realizzazione e la modifica degli impianti trovano applicazione le procedure di autorizzazione, SCIA e comunicazione, nonché le autocertificazioni previste dalla legislazione nazionale in materia di comunicazioni elettroniche in relazione alla tipologia di impianto oggetto di installazione o di modifica. La presentazione delle istanze allo SUAP è effettuata, a pena di inammissibilità, mediante utilizzo:
a) della modulistica informatizzata predisposta dalla Regione, in conformità al modello A dell’Allegato 13 del Sito esternodecreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modificazioni e integrazioni, per le istanze di autorizzazione;
b) della modulistica informatizzata predisposta dalla Regione per le procedure semplificate (SCIA e comunicazione).

Note del Redattore:

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Nota soppressa. Vedi nota 66.

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Nota soppressa. Vedi nota 66.

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Articolo inserito dall'art. 20 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3. e successivamente così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa. Vedi nota 68.

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Nota soppressa. Vedi nota 69.

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Nota soppressa. Vedi nota 70.

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Nota soppressa. Vedi nota 70.

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 2. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 2. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 2. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa. Vedi nota 66.

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Nota soppressa. Vedi nota 66.

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Nota soppressa. Vedi nota 66.

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 2. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 2. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 2. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 2. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa. Vedi nota 69.

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Nota soppressa. Vedi nota 69.

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Nota soppressa. Vedi nota 69.

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Nota soppressa. Vedi nota 69.

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Nota soppressa. Vedi nota 69.

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Nota soppressa. Vedi nota 70.

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Lettera così sostituita dall'art. 43 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota 69.

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Nota soppressa. Vedi nota 69.

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Rubrica così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .