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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 5 aprile 2012, n. 10

Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico

Bollettino Ufficiale n. 6 dell' 11 aprile 2012

CAPO I
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Art. 2.
(Sportello unico per le attività produttive)
1. Lo SUAP costituisce il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla Sito esternodirettiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 , relativa ai servizi nel mercato interno, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo edilizio.
2. Lo SUAP è obbligatorio e ha funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento stesso, ivi comprese quelle preposte alla tutela dell'ambiente, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute o della pubblica incolumità.
3. L'incaricato del Comune per la gestione dello SUAP è responsabile del procedimento unico, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie avvalendosi dello SUE per gli aspetti di natura urbanistico-edilizia e paesaggistico-territoriale, nonché le procedure di definizione delle sanatorie previste dalle vigenti normative paesaggistiche e urbanistico-edilizie.(2)

Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

4. Lo SUAP può costituire punto unico di accesso anche per i rapporti con i gestori di pubblici servizi, previo accordo con gli stessi.
5. I Comuni possono organizzare lo SUAP preferibilmente in forma associata.
Art. 3.
(Svolgimento del procedimento in via telematica)
1. Tutte le domande relative all'insediamento e all'esercizio di attività produttive, le dichiarazioni, nonché i relativi documenti allegati, compresi quelli relativi al titolo edilizio, sono presentati in via telematica allo SUAP competente per territorio.
2. Gli SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti utilizzano la rete regionale degli SUAP di cui all'articolo 4 per lo svolgimento in via telematica dell'intero procedimento.
Art. 4.
(Rete regionale degli SUAP)
1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa), realizza una organizzazione dedicata della rete degli SUAP per il loro collegamento e per la trasmissione per via telematica degli atti tra gli SUAP e tra gli SUAP e gli enti che intervengono nei procedimenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:
a) mette a disposizione gli strumenti per garantire l'interoperabilità applicativa e l'accesso alle banche dati richieste per l'esercizio degli SUAP;
b) sviluppa azioni tecnologiche e applicative per attuare l'interoperabilità fra il proprio sistema informativo e il proprio portale per le imprese con il servizio nazionale portale "impresainungiorno", in attuazione di quanto disposto dall'Sito esternoarticolo 3, comma 1, del d.p.r. 160/2010 ;
c) stipula con le autorità centrali accordi di servizio per poter agire in qualità di "intermediario strutturale" a beneficio delle autonomie locali della Liguria, attraverso il nodo regionale di cooperazione applicativa. Tali accordi sono vincolanti anche per gli enti del settore regionale allargato e gli enti locali che intervengono nei procedimenti.
Art. 5.
(Tavolo di coordinamento regionale della rete degli SUAP)
1. La Giunta regionale istituisce un tavolo di coordinamento regionale composto dai rappresentanti degli enti locali territoriali e dai rappresentanti del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale tavolo si articola in gruppi tecnici per l'esame dei diversi settori di intervento composti anche da soggetti designati dagli altri enti ed amministrazioni coinvolte nei procedimenti esaminati.
2. Il tavolo di coordinamento promuove le opportune iniziative di consultazione e collaborazione con i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei professionisti e le agenzie per le imprese di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese a norma dell'Sito esternoarticolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133 ). 3. Il tavolo di coordinamento regionale della rete degli SUAP svolge compiti di indirizzo e coordinamento, nonché attività di monitoraggio per:
a) la diffusione di interpretazioni normative e prassi applicative uniformi e condivise;
b) la semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;
c) l'adeguamento alle modalità telematiche di gestione delle istruttorie degli SUAP;
d) la realizzazione dei processi di innovazione tecnologica.
Art. 6.
(Banca dati regionale SUAP)
1. La Regione, avvalendosi del tavolo di coordinamento della rete degli SUAP, assicura la realizzazione e l'aggiornamento di una banca dati regionale SUAP che contiene, in relazione ai singoli procedimenti, l'indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale. La banca dati contiene anche le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali.
2. La banca dati registra le fasi dei procedimenti avviati presso i singoli SUAP, con modalità tali da non consentire l'individuazione dei soggetti interessati.
3. La Regione promuove la stipulazione di convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le amministrazioni statali che intervengono nei procedimenti.
4. La Giunta regionale definisce le modalità di organizzazione e di gestione della banca dati, di implementazione della stessa da parte degli enti coinvolti nei procedimenti, nonché le modalità di accesso alla banca dati da parte di soggetti pubblici e privati.
CAPO II
PROCEDURE URBANISTICO-EDILIZIE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Art. 7.
(Regimi amministrativi semplificati per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive)(66)

Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1.

1. Per la realizzazione degli interventi edilizi relativi ad attività produttive soggetti a comunicazione, comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi del Sito esternod.lgs. 222/2016 o di altri provvedimenti normativi statali o regionali le comunicazioni e le segnalazioni sono presentate allo SUAP e trovano applicazione le disposizioni di cui all’Sito esternoarticolo 5 del d.p.r. 160/2010 e all’Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Alla CILA e alla SCIA devono essere allegati la documentazione e gli elaborati tecnici previsti dalla vigente normativa e indicati nel sito informatico comunale, nonché la ricevuta del pagamento del contributo di costruzione, ove dovuto ai sensi degli articoli 38 e 39 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni.
3. Ove per la realizzazione dell’intervento edilizio risulti necessaria la presentazione di altre segnalazioni, comunicazioni o attestazioni e notifiche, l’interessato presenta allo SUAP un’unica comunicazione o un’unica SCIA ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2 del d.lgs. 222/2016 e dell’Sito esternoarticolo 19 bis della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
4. A seguito della presentazione della comunicazione, della CILA o della SCIA lo SUAP ne rilascia ricevuta e il richiedente può avviare l’intervento.
5. Il controllo degli interventi edilizi oggetto di CILA e di SCIA è svolto dallo SUAP con le modalità e nei termini rispettivamente previsti dall’articolo 39 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni e dall’Sito esternoarticolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. Restano ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni e integrazioni e dalla legislazione regionale.
Art. 7bis.
(Procedure per gli interventi relativi agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili) (8)

Articolo inserito dall'art. 20 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3. e successivamente così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1.

1. Per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non soggetti alla disciplina dell’attività edilizia libera trovano applicazione le procedure previste dalla vigente legislazione statale in materia.
Art. 8.
(Interventi urbanistico-edilizi rientranti nell'Allegato 1 comportanti rilascio di autorizzazioni, pareri e altri atti di assenso)(67)

Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1.

(Omissis)
Art. 9.
(Dichiarazione di inizio attività (DIA) obbligatoria per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive e procedimento di conferenza di servizi)(68)

Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1.

(Omissis)
Art. 10.
1. Fermi restando il procedimento di autorizzazione unica in materia di infrastrutture energetiche, il procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’Sito esternoarticolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, nonché le verifiche e gli adempimenti previsti dalla legislazione regionale in materia di commercio, l'interessato presenta istanza allo SUAP per la realizzazione di:
a) interventi edilizi relativi ad attività produttive soggetti a rilascio di autorizzazione o permesso di costruire ai sensi del Sito esternod.lgs. 222/2016 ;
b) interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti di cui all’articolo 12;
c) interventi edilizi soggetti a CILA o SCIA relativi ad attività produttive per la cui realizzazione sia necessaria la preventiva acquisizione di atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni diverse dal Comune.
2. All’istanza devono essere allegati la documentazione e gli elaborati tecnici previsti dalla vigente normativa e indicati nel sito informatico comunale per il rilascio del titolo edilizio e degli eventuali atti di assenso richiesti per l’intervento da realizzare.
3. Ove gli interventi edilizi di cui al comma 1, lettere a) e b), non comportino la necessità di acquisire intese, nulla osta, pareri, autorizzazioni o assensi di altre amministrazioni diverse dal Comune, lo SUAP comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ed entro trenta giorni dalla presentazione della domanda verifica la completezza della documentazione ricevuta, richiedendo motivatamente eventuale documentazione integrativa con possibilità di interruzione una sola volta del termine per l’adozione del provvedimento conclusivo. Il provvedimento conclusivo, che lo SUAP provvede a notificare al richiedente, è adottato nel termine di trenta giorni dalla positiva verifica della completezza della documentazione allegata all’istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il responsabile dello SUAP non abbia espresso motivato diniego, sull’istanza si intende formato il silenzio-assenso.
4. Nel caso di interventi di cui al comma 1 la cui realizzazione comporti la necessità di acquisire intese, nulla osta, pareri, autorizzazioni o assensi di altre amministrazioni diverse dal Comune, a seguito della presentazione dell’istanza il responsabile dello SUAP indice nei successivi cinque giorni una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della Sito esternol. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. Il provvedimento conclusivo di tale procedimento, assunto nel rispetto dei termini previsti dagli articoli 14 bis e 14 ter della Sito esternol. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni costituisce titolo unico per la realizzazione dell’intervento e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza degli enti e delle amministrazioni interessate ai sensi dell’Sito esternoarticolo 14 quater della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Ove gli interventi di cui al comma 1 comportino l’approvazione di modifiche agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici comunali vigenti od operanti in salvaguardia, le relative istanze devono essere corredate:
a) da una dettagliata relazione contenente l’individuazione degli elementi di non conformità del progetto presentato rispetto agli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, delle modifiche cartografiche e normative ai piani da approvare e del rapporto delle opere e delle attività da realizzare con le normative in materia paesaggistica, ambientale, sanitaria e di sicurezza degli impianti;
b) dalla documentazione prevista al fine dell’assolvimento delle procedure di VAS di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni.
6. Il responsabile dello SUAP, nei casi di cui al comma 5, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, ne accerta la procedibilità in relazione ai contenuti di cui al medesimo comma 5, lettere a) e b), e provvede a richiedere l’assenso del Consiglio comunale in relazione alle modifiche da apportare agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia, da rendersi nei successivi sessanta giorni. La deliberazione di assenso è depositata per quindici giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale e inserita nel sito informatico del Comune, previo avviso da pubblicarsi in tale sito; entro tale termine gli interessati possono presentare osservazioni. Il Comune decide sulle osservazioni pervenute con deliberazione da assumersi nei successivi quindici giorni o attesta la mancata presentazione di osservazioni e trasmette alla Regione, per quanto di competenza, gli atti e gli elaborati relativi alla proposta di modifica agli atti di pianificazione territoriale e urbanistica e la documentazione prevista per le procedure di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.
7. La Regione, in qualità di Autorità competente, avvia le necessarie procedure di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Il provvedimento conclusivo delle procedure ambientali contiene anche le determinazioni relative all’approvazione delle modifiche ai vigenti strumenti urbanistici comunali e agli atti di pianificazione territoriale, la cui efficacia resta subordinata alla positiva conclusione della conferenza di servizi da parte dello SUAP.
8. Entro quindici giorni dal ricevimento delle determinazioni regionali di cui al comma 7, il responsabile dello SUAP convoca la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della Sito esternol. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni per l’acquisizione delle determinazioni delle amministrazioni e degli enti competenti a pronunciarsi sul progetto.
9. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 comportino l’approvazione di modifiche ai vigenti piani urbanistici comunali consistenti in aggiornamenti di cui all’articolo 43, comma 3, della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni, il Comune, verificata la procedibilità dell’istanza e acquisito l’assenso del Consiglio comunale, decide sulle osservazioni pervenute con deliberazione consiliare da assumersi nel termine di quindici giorni dalla conclusione della fase di pubblicità/partecipazione di cui al comma 6 e, comunque, a conclusione delle procedure di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, con contestuale approvazione dell’aggiornamento del PUC. Nel caso in cui non siano pervenute osservazioni il Comune, nel termine di quindici giorni dalla conclusione della fase di pubblicità/partecipazione di cui al comma 6 e, comunque, a conclusione delle procedure di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, ne dà attestazione e l’aggiornamento è da intendersi approvato. A seguito dell’approvazione dell’aggiornamento il responsabile dello SUAP convoca la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della Sito esternol. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni per l’acquisizione delle determinazioni delle amministrazioni e degli enti competenti a pronunciarsi sul progetto.
10. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, assunta dallo SUAP all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza degli enti e delle amministrazioni interessate ai sensi dell’Sito esternoarticolo 14 quater della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. Di tale determinazione lo SUAP dà notizia mediante avviso inserito nel sito informatico dello SUAP e del Comune interessato, recante l'indicazione anche della sede di deposito degli atti approvati.
Art. 11.
(Localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione e procedure di realizzazione)(70)

Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1.

1. La realizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione, in quanto opere di urbanizzazione primaria, è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale fatto salvo il rispetto della disciplina prevista nel regolamento approvato dal Comune ai sensi dell’Sito esternoarticolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto anche dei programmi di sviluppo delle reti proposti dai soggetti gestori.
2. Per la realizzazione e la modifica degli impianti trovano applicazione le procedure di autorizzazione, SCIA e comunicazione, nonché le autocertificazioni previste dalla legislazione nazionale in materia di comunicazioni elettroniche in relazione alla tipologia di impianto oggetto di installazione o di modifica. La presentazione delle istanze allo SUAP è effettuata, a pena di inammissibilità, mediante utilizzo:
a) della modulistica informatizzata predisposta dalla Regione, in conformità al modello A dell’Allegato 13 del Sito esternodecreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modificazioni e integrazioni, per le istanze di autorizzazione;
b) della modulistica informatizzata predisposta dalla Regione per le procedure semplificate (SCIA e comunicazione).
Art. 11 bis.
(Localizzazione degli impianti di connessione ai servizi di rete e procedure di realizzazione) (71)

Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1.

1. La realizzazione degli impianti per la connessione ai servizi di rete dell’energia elettrica, delle comunicazioni e del gas è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale in quanto opere di urbanizzazione primaria.
2. Le opere necessarie per la connessione alle reti di distribuzione energetica esistenti sono realizzabili da parte dei gestori dei relativi servizi previa presentazione di SCIA corredata da relazione tecnica redatta dal gestore di rete volta a descrivere e specificare le opere in progetto ed asseverare il rispetto delle norme tecniche e di sicurezza. Restano fermi gli specifici adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di elettromagnetismo.
3. Con regolamento regionale possono essere individuate specifiche caratteristiche e tipologie degli interventi di cui al comma 2. Con il medesimo regolamento può essere individuata ulteriore documentazione a corredo della SCIA.
Art. 12.
(Interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti)
1. Gli insediamenti produttivi esistenti destinati ad attività artigianali, industriali, agricole ed agrituristiche, ad alberghi tradizionali, a strutture turistico ricettive e ad attività socio-assistenziali e commerciali, con esclusione delle grandi strutture di vendita, possono essere ampliati mediante interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di sostituzione edilizia di cui all’articolo 14 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni da realizzare all'interno del lotto di proprietà alle seguenti inderogabili condizioni:(72)

Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1.

a) contestuale ammodernamento tecnologico degli impianti, miglioramento della qualità degli ambienti di lavoro e dell' aspetto esteriore delle costruzioni;
b) conformità alla destinazione d'uso prevista dalla pianificazione urbanistica comunale, salvi i casi di ampliamenti da localizzare in area contigua, purchè di superficie non superiore al 30 per cento del lotto su cui insiste l'attività produttiva esistente, avente destinazione d'uso diversa e comunque non gravata da vincoli di inedificabilità assoluta in base a normative statali o regionali o ad atti di pianificazione urbanistica o territoriale;
c) conformità alla vigente programmazione commerciale e urbanistica emanata dalla Regione; (22)

Lettera così modificata dall'art. 24 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

d) rispetto delle distanze minime dalle costruzioni esistenti stabilite dalla strumentazione urbanistica comunale o dalla vigente legislazione in materia e, per le nuove costruzioni da realizzare, dell’altezza massima di sei metri rispetto all’altezza degli edifici esistenti nell’insediamento produttivo oggetto di intervento, con esclusione di eventuali impianti tecnologici necessari per il funzionamento dell’attività stessa; (57)

Lettera così sostituita dall'art. 43 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

e) conformità con la disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, dei Piani di Bacino e dei Piani Regolatori Portuali; in presenza di discipline che stabiliscono parametri massimi di impermeabilizzazione del suolo, gli interventi di ampliamento delle attività produttive esistenti possono, in alternativa all'applicazione di tali discipline, adottare modalità esecutive tali da assicurare la ritenzione temporanea delle acque piovane attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
f) salvaguardia delle alberature di pregio presenti nell'area di intervento;
g) negli ampliamenti degli insediamenti industriali ed artigianali, lungo i confini a contatto con insediamenti a destinazione d'uso diversa da quella produttiva, siano poste a dimora alberature d'alto fusto per la mitigazione degli impatti visivi;
h) per gli ampliamenti degli alberghi tradizionali, delle strutture turistico ricettive e delle strutture socio-assistenziali la progettazione architettonica degli interventi assicuri un armonico inserimento rispetto alla costruzione esistente;
i) per gli ampliamenti degli edifici utilizzati per l'attività di agriturismo siano rispettate le tipologie edilizie degli edifici esistenti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 non sono cumulabili con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali entro soglie percentuali predeterminate e sono realizzabili, mediante il procedimento unico di cui all’articolo 10, anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici e territoriali vigenti e/o operanti in salvaguardia, fatto salvo in ogni caso il rispetto della dotazione dei parcheggi pertinenziali previsti dalla disciplina urbanistico comunale, nonché della dotazione di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria per il soddisfacimento degli standard urbanistici necessari, da regolare in apposito atto convenzionale contenente gli impegni del soggetto attuatore, nonché le modalità, i termini per l'esecuzione delle opere e le garanzie per la loro realizzazione. In tale ipotesi l'efficacia dell’autorizzazione dello SUAP resta sospesa fino all'avvenuta stipulazione con il Comune dell'atto convenzionale. (73)

Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1.

4. La destinazione d'uso urbanistica degli edifici oggetto degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 aventi ad oggetto attività artigianali, industriali, agricole, agrituristiche e commerciali deve essere mantenuta per venti anni sulla base dell'atto convenzionale da allegare al titolo unico e da trascrivere nei registri immobiliari entro la data di ultimazione dei lavori, pena l'inefficacia dell'autorizzazione; per gli interventi di ampliamento aventi ad oggetto alberghi tradizionali, strutture turistico ricettive e strutture socio-assistenziali il vincolo di destinazione d'uso urbanistica deve essere mantenuto per venti anni con le stesse modalità indicate in precedenza. (75)

Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1.

Art. 12bis.
(Segnalazione certificata di agibilità, certificato di collaudo finale e altri adempimenti in materia edilizia) (76)

Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1.

1. Fermo restando l’obbligo di presentazione di segnalazione certificata di agibilità nei casi previsti dall’Sito esternoarticolo 24 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, per gli interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA trovano applicazione le disposizioni relative all’ultimazione dei lavori e al certificato di collaudo finale stabilite all’Sito esternoarticolo 23 del medesimo d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni del Sito esternod.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni e della legislazione regionale in materia di attività edilizia.
Art. 11 bis.
(Localizzazione degli impianti di connessione ai servizi di rete e procedure di realizzazione) (71)

Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1.

1. La realizzazione degli impianti per la connessione ai servizi di rete dell’energia elettrica, delle comunicazioni e del gas è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale in quanto opere di urbanizzazione primaria.
2. Le opere necessarie per la connessione alle reti di distribuzione energetica esistenti sono realizzabili da parte dei gestori dei relativi servizi previa presentazione di SCIA corredata da relazione tecnica redatta dal gestore di rete volta a descrivere e specificare le opere in progetto ed asseverare il rispetto delle norme tecniche e di sicurezza. Restano fermi gli specifici adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di elettromagnetismo.
3. Con regolamento regionale possono essere individuate specifiche caratteristiche e tipologie degli interventi di cui al comma 2. Con il medesimo regolamento può essere individuata ulteriore documentazione a corredo della SCIA.

Note del Redattore:

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Nota soppressa. Vedi nota 66.

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Articolo inserito dall'art. 20 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3. e successivamente così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa. Vedi nota 68.

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Nota soppressa. Vedi nota 68.

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Nota soppressa. Vedi nota 68.

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Nota soppressa. Vedi nota 69.

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Nota soppressa. Vedi nota 69.

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Nota soppressa. Vedi nota 69.

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Nota soppressa. Vedi nota 70.

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 2. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 2. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 2. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa. Vedi nota 66.

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Nota soppressa. Vedi nota 66.

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Nota soppressa. Vedi nota 66.

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 1. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 2. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 2. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 2. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa in seguito all'abrogazione dell'Allegato 2. Vedi l'art. 11 L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Nota soppressa. Vedi nota 69.

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Nota soppressa. Vedi nota 69.

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Nota soppressa. Vedi nota 69.

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Nota soppressa. Vedi nota 69.

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Nota soppressa. Vedi nota 69.

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Nota soppressa. Vedi nota 69.

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Nota soppressa. Vedi nota 69.

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Nota soppressa. Vedi nota 69.

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Nota soppressa. Vedi nota 70.

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Lettera così sostituita dall'art. 43 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota 69.

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Nota soppressa. Vedi nota 69.

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Rubrica così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .