Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 38
Bollettino Ufficiale n. 24 del 28 dicembre 2011
Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall'art. 21 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 41 .
Sostituisce il comma 3 con i commi 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater nell' art. 15 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25 .
Inserisce le lettere da d bis) a d septies), come sostituite o modificate dall' art. 1 della L.R. 28 febbraio 2012, n. 3 , nel comma 2 dell' art. 29 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25 .
Comma rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 14 novembre 2012, n. 19. Inserisce il comma 4 bis nell' art. 18 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1 .
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 286 del 4 dicembre 2013 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo e dell'art. 8 della L.R. 28 giugno 2011, n. 15 .