Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37
Bollettino Ufficiale n. 24 del 28 dicembre 2011
INDICE
La Corte costituzionale, con sentenza 14 febbraio 2013, n. 19, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, già abrogato dall' art. 4 della L.R. 26 aprile 2012, n. 15 .
Aggiunge i commi 1 quinquies, 1 sexies, 1 septies e 1 octies all' art. 6 della L.R. 9 maggio 2003, n. 13 .
Per l'interpretazione autentica dell'incremento di valore di cui al presente comma vedi l'art. 24 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 41
Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 27 che prevede anche norme transitorie.
Vedi quanto disposto dal comma 69 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 in ordine all'ambito di applicazione del presente articolo.