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Legge regionale 12 agosto 2011, n. 23

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della Sito esternodirettiva n. 2006/123 /CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno

Bollettino Ufficiale n. 16 del 17 agosto 2011

Art. 51.
(Disposizioni transitorie in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche) (76)

Vedi gli artt. 30 e 36 bis della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1 .

1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora adottati i criteri di cui all'articolo 30, comma 4, della l.r. 1/2007 come modificato dalla presente legge, al fine di garantire l'operatività degli esercenti del commercio su area pubblica, continuano ad applicarsi i criteri regionali previgenti.(79)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 245 del 21 ottobre 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

2. Per i primi dodici mesi di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 36 bis della l.r. 1/2007 decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori del commercio su aree pubbliche possono presentare, in sostituzione del DURC, l'estratto contributivo previsto dalla vigente normativa.
3. L'obbligo della acquisizione del DURC di cui all'articolo 36 bis della l.r. 1/2007 si applica anche agli operatori del commercio su aree pubbliche che hanno ottenuto il rilascio o la reintestazione dell'autorizzazione precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note del Redattore:

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Inserisce l' art. 4 bis nella L.R. 2 gennaio 2007, n. 1 .

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Inserisce il comma 1 bis nell' art. 32 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1 .

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Comma già inserito dall' art. 19 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 , articolo oggetto di rettifica con Avviso pubblicato nel B.U. 14 novembre 2012, n. 19.

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Inserisce l' art. 36 bis nella L.R. 2 gennaio 2007, n. 1 .

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Inserisce il comma 3 bis nell' art. 38 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1 .

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Sostituisce la rubrica dell' art. 56 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1 .

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Inserisce il comma 3 bis nell'art. 105 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1 .

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Articolo sostituito dall' art. 19 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 . Inserisce l' art. 116 bis nella L.R. 2 gennaio 2007, n. 1 .

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Aggiunge i commi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies all' art. 143 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1 .

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Vedi gli artt. 30 e 36 bis della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1 .

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 245 del 21 ottobre 2013 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.