Legge regionale 13 giugno 2011, n. 14
Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno
Bollettino Ufficiale n. 10 del 15 giugno 2011
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E TURISMO
CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2007, N. 37 (DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' AGRITURISTICA, DEL PESCATURISMO E ITTITURISMO)
Art. 23.
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 37/2007 )
1. (Omissis) (20) .
2. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 37/2007 le parole: "ai sensi della legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa)" sono soppresse.
3. (Omissis) (21) .
Art. 24.
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 37/2007 )
1. (Omissis) (22) .
2. (Omissis) (23) .
Art. 25.
(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 37/2007 )
1. (Omissis) (24) .
2. (Omissis) (25) .
Art. 26.
(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 37/2007 )
1. (Omissis) (26) .
2. (Omissis) (27) .
3. (Omissis) (28) .
Art. 27.
(Modifica all'articolo 7 della l.r. 37/2007 )
1. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 37/2007 le parole: "previste dal regolamento" sono soppresse.
Art. 28.
(Modifica all'articolo 8 della l.r. 37/2007 )
1. (Omissis) (29) .
Art. 29.
(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 37/2007 )
1. (Omissis) (30) .
2. (Omissis) (31) .
3. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 37/2007 è abrogato.
4. (Omissis) (32) .
5. (Omissis) (33) .
6. (Omissis) (34) .
7. (Omissis) (35) .
8. (Omissis) (36) .
9. La lettera d) del comma 7 dell'articolo 9 della l.r. 37/2007 è abrogata.
10. (Omissis) (37) .
Art. 30.
(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 37/2007 )
1. (Omissis) (38) .
Art. 31.
(Modifiche al Titolo III e all'articolo 11 della l.r. 37/2007 )
1. Nel Titolo III della l.r. 37/2007 le parole: "pescaturismo e" sono soppresse.
2. Nella rubrica dell'articolo 11 della l.r. 37/2007 le parole: "di pescaturismo e" sono soppresse.
3. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 37/2007 le parole: "di pescaturismo e" sono soppresse.
4. (Omissis) (39) .
5. (Omissis) (40) .
6. (Omissis) (41) .
7. Al comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 37/2007 le parole: "pescaturismo e" sono soppresse.
8. (Omissis) (42) .
9. Al comma 6 dell'articolo 11 della l.r. 37/2007 le parole: "e degli elenchi regionali nonché" e le parole: "Il regolamento può altresì prevedere forme di immediato avvio delle attività delle ditte interessate a norma dell'articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni." sono soppresse.
10. Il comma 7 dell'articolo 11 della l.r. 37/2007 è abrogato.
Art. 32.
(Inserimento dell'articolo 11 bis nella l.r. 37/2007 )
1. (Omissis) (43) .
Art. 33.
(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 37/2007 )
1. (Omissis) (44) .
Art. 34.
(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 37/2007 )
1. (Omissis) (45) .
2. (Omissis) (46) .
3. (Omissis) (47) .
4. (Omissis) (48) .
5. (Omissis) (49) .
Art. 35.
(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 37/2007 )
1. Nella rubrica dell'articolo 15 della l.r. 37/2007 le parole: "dell'autorizzazione" sono soppresse.
2. (Omissis) (50) .
3. (Omissis) (51) .
4. (Omissis) (52) .
Art. 36.
(Modifica all'articolo 16 della l.r. 37/2007 )
1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 37/2007 le parole: "con particolare riferimento al contenuto delle autorizzazioni rilasciate" sono soppresse.
Art. 37.
(Modifica all'articolo 21 della l.r. 37/2007 )
1. Il comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 37/2007 è abrogato.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE
Art. 38.
(Semplificazione amministrativa in agricoltura)
1. Al fine di perseguire obiettivi di semplificazione e di snellimento dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e foreste, la Giunta regionale individua i procedimenti, di competenza dell'amministrazione regionale, delle agenzie regionali, degli enti strumentali della Regione o degli enti locali, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38 ) e successive modificazioni ed integrazioni. Con la medesima deliberazione sono individuati gli adempimenti istruttori, riferiti ai singoli procedimenti, cui i CAA sono tenuti.(85)
2. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine indicato, per ciascun procedimento, nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dal Capo II della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dal relativo regolamento di attuazione.
3. Il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di inoltro alla pubblica amministrazione dell'istanza da parte del CAA. Decorso tale termine, la domanda si intende accolta.
4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, definisce altresì le modalità di certificazione, da parte del CAA, della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'intervenuto decorso dei termini di conclusione del procedimento.
CAPO III
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1999, N. 44 (NORME PER L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI TURISTICHE)
Art. 39.
(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 44/1999 )
1. (Omissis) (53) .
2. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 44/1999 è abrogato.
3. (Omissis) (54) .
4. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 44/1999 le parole: "presso la propria Provincia" e le parole: "Tale ultima possibilità è esercitabile anche dagli accompagnatori turistici." sono soppresse.
5. (Omissis) (55) .
6. Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 44/1999 è abrogato.
7. Il comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 44/1999 è abrogato.
8. (Omissis) (56) .
Art. 40.
(Modifica all'articolo 5 della l.r. 44/1999 )
1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 44/1999 è abrogata.
Art. 41.
(Modifica all'articolo 9 della l.r. 44/1999 )
1. (Omissis) (57) .
Art. 42.
(Modifica all'articolo 10 della l.r. 44/1999 )
1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 44/1999 è abrogata.
Art. 43.
(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 44/1999 )
1. (Omissis) (58) .
2. Il comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 44/1999 è abrogato.
CAPO IV
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2008, N. 2 (TESTO UNICO IN MATERIA DI STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE E BALNEARI)(84)
Artt. 44 - 59
Omissis
CAPO V
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 1997, N. 28 (ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI)
Art. 60.
(Modifica all'articolo 14 della l.r. 28/1997 )(83)
(Omissis)
Art. 61.
(Modifica all'articolo 16 della l.r. 28/1997 )
1. Il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 28/1997 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.
Note del Redattore: