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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 13 giugno 2011, n. 14

Disposizioni di attuazione della Sito esternodirettiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno

Bollettino Ufficiale n. 10 del 15 giugno 2011

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E TURISMO
CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2007, N. 37 (DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' AGRITURISTICA, DEL PESCATURISMO E ITTITURISMO)
Art. 23.
2. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 37/2007 le parole: "ai sensi della legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa)" sono soppresse.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
1. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 37/2007 le parole: "previste dal regolamento" sono soppresse.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 37/2007 )
Art. 31.
(Modifiche al Titolo III e all'articolo 11 della l.r. 37/2007 )
1. Nel Titolo III della l.r. 37/2007 le parole: "pescaturismo e" sono soppresse.
2. Nella rubrica dell'articolo 11 della l.r. 37/2007 le parole: "di pescaturismo e" sono soppresse.
3. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 37/2007 le parole: "di pescaturismo e" sono soppresse.
7. Al comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 37/2007 le parole: "pescaturismo e" sono soppresse.
9. Al comma 6 dell'articolo 11 della l.r. 37/2007 le parole: "e degli elenchi regionali nonché" e le parole: "Il regolamento può altresì prevedere forme di immediato avvio delle attività delle ditte interessate a norma dell'Sito esternoarticolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni." sono soppresse.
Art. 32.
(Inserimento dell'articolo 11 bis nella l.r. 37/2007 )
Art. 33.
(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 37/2007 )
Art. 34.
Art. 35.
1. Nella rubrica dell'articolo 15 della l.r. 37/2007 le parole: "dell'autorizzazione" sono soppresse.
Art. 36.
1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 37/2007 le parole: "con particolare riferimento al contenuto delle autorizzazioni rilasciate" sono soppresse.
Art. 37.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE
Art. 38.
(Semplificazione amministrativa in agricoltura)
1. Al fine di perseguire obiettivi di semplificazione e di snellimento dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e foreste, la Giunta regionale individua i procedimenti, di competenza dell'amministrazione regionale, delle agenzie regionali, degli enti strumentali della Regione o degli enti locali, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ai sensi dell'Sito esternoarticolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della Sito esternoL. 7 marzo 2003, n. 38 ) e successive modificazioni ed integrazioni. Con la medesima deliberazione sono individuati gli adempimenti istruttori, riferiti ai singoli procedimenti, cui i CAA sono tenuti.(85)

Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.

2. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine indicato, per ciascun procedimento, nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dal Capo II della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dal relativo regolamento di attuazione.
3. Il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di inoltro alla pubblica amministrazione dell'istanza da parte del CAA. Decorso tale termine, la domanda si intende accolta.
4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, definisce altresì le modalità di certificazione, da parte del CAA, della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'intervenuto decorso dei termini di conclusione del procedimento.
CAPO III
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1999, N. 44 (NORME PER L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI TURISTICHE)
Art. 39.
4. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 44/1999 le parole: "presso la propria Provincia" e le parole: "Tale ultima possibilità è esercitabile anche dagli accompagnatori turistici." sono soppresse.
Art. 40.
Art. 41.
Art. 42.
Art. 43.
CAPO IV
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2008, N. 2 (TESTO UNICO IN MATERIA DI STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE E BALNEARI)(84)

Titolo abrogato dall'art. 72 della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 .

Artt. 44 - 59
Omissis
CAPO V
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 1997, N. 28 (ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI)
Art. 60.
(Omissis)
Art. 61.
1. Il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 28/1997 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Note del Redattore:

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Inserisce il comma 1 bis nell' art. 9 della L.R. 2 gennaio 2003, n. 3 .

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Inserisce il comma 1 bis nell' art. 9 della L.R. 5 giugno 2009, n. 23 .

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Inserisce il comma 3 bis nell' art. 3 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37 .

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Inserisce il comma 7 bis nell' art. 9 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37 .

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Inserisce i commi 4 bis e 4 ter nell' art. 11 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37 .

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Inserisce l' art. 11 bis nella L.R. 21 novembre 2007, n. 37 .

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Inserisce il comma 2 bis nell' art. 15 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37 .

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Nota soppressa vedi nota 84).

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Nota soppressa vedi nota 84).

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Vedi note da 1 a 47 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37 .

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Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .