Legge regionale 1 giugno 2011, n. 12
Bollettino Ufficiale n. 9 dell' 1 giugno 2011
La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità del presente numero.
La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.