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Legge regionale 1 giugno 2011, n. 12

Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni

Bollettino Ufficiale n. 9 dell' 1 giugno 2011

  • VOCI
  • caccia e tutela della fauna

INDICE

Art. 1. - (Caccia programmata)
Art. 2. - (Limitazioni all'attività venatoria)
Art. 3. - (Tesserino per l'esercizio venatorio)
Art. 4. - (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 5. - (Modifica all'articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 6. - (Vigilanza)
Art. 7. - (Sanzioni)
Art. 8. - (Durata del calendario venatorio)
Art. 9. - (Norme finali e transitorie)
Art. 10. - (Dichiarazione di urgenza)

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

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La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

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La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

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La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità del presente numero.

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La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

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La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

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La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

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La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

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La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

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La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

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La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

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La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

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La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.