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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 12 aprile 2011, n. 7

Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione

Bollettino Ufficiale n. 7 del 13 aprile 2011

Art. 4.
(Funzioni in materia di opere di bonifica montana)
1. Le funzioni in materia di opere di bonifica montana e manutenzioni connesse di cui al Titolo III, Capo I, della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni sono esercitate dalle Province, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e ad esclusione degli interventi di cui all'articolo 31, comma 1, lettere f) e g), della l.r. 4/1999 , rientranti nella rete di monitoraggio regionale Remover di cui all'articolo 32 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni.

Note del Redattore:

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Comma già sostituito dall' art. 1 della L.R. 5 aprile 2012, n. 14 e successivamente abrogato dall'art. 20 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40 .

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Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 .

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Comma già modificato dall' art. 3 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 , ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 16 aprile 2013, n. 11 e così nuovamente modificato dal comma 66 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 .

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Lettera già modificata dall' art. 6 della L.R. 28 giugno 2011, n. 15 e così ulteriormente modificata dall'art. 20 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40 .

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Inserisce il comma 4 bis nell' art. 10 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 58 .

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Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 .

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Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 2 agosto 2017, n. 18 .

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Lettera così modificata dall'art. 30 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .