Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 12 aprile 2011, n. 6

Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica

Bollettino Ufficiale n. 7 del 13 aprile 2011

Art. 4.
(Soggetti destinatari)
1. La società di cui all'articolo 1 svolge la sua attività in favore della Regione, dei soggetti facenti parte del settore regionale allargato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2006) e successive modificazioni ed integrazioni, delle Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia di cui alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei soci.
2. Per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione ed i soggetti facenti parte del settore regionale allargato devono ricorrere alla società per gli interventi individuati nella deliberazione di cui all'articolo 7.(4)

Comma così modificato dal comma 64 dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33.

3. La Regione e i soggetti di cui al comma 1 possono ricorrere alla società anche per interventi non inclusi nella deliberazione di cui all'articolo 7.(5)

Comma così modificato dal comma 64 dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33.

4. Le convenzioni di affidamento degli incarichi definiscono le specifiche funzioni affidate alla società e regolano i rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con Avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 4 maggio 2011, n. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con Avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 4 maggio 2011, n. 8.