Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011
Bollettino Ufficiale n. 18 del 29 dicembre 2010
Art. 5.
(Disposizioni urgenti e transitorie in materia di Servizio idrico integrato e Servizio di gestione integrata dei rifiuti)
1. A far data dalla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e successive modifiche e integrazioni), nelle more della emanazione della legge regionale di riforma del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'articolo 1, comma 1 quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e Regioni), convertito con modificazioni della legge 26 marzo 2010, n. 42 , e comunque non oltre il 28 febbraio 2014, in via transitoria, le funzioni già di competenza delle Autorità d'ambito territoriale ottimale sono assegnate alle Province che subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle stesse (5) .
2. Fino alla data del 28 febbraio 2014 (6) :
a) le Province provvedono alla predisposizione e approvazione degli atti necessari alla gestione dei servizi in conformità ai principi sanciti dalla vigente normativa;
b) i Comuni, sino alla individuazione della gestione unitaria a livello di ambito, provvedono ad assicurare la continuità della gestione della fornitura del servizio locale di gestione dei rifiuti acquisito il parere favorevole della Provincia che ne verifica la sostenibilità economica e finanziaria (7) .
3. I Sindaci dei Comuni di ogni Provincia riuniti in Conferenza esprimono parere obbligatorio e vincolante sui seguenti atti necessari per la gestione dei servizi:
a) i piani d'ambito territoriale, le modifiche e gli stralci degli stessi;
b) la forma di gestione e affidamento dei servizi per la gestione unitaria nell'ambito territoriale ottimale;
c) la determinazione della tariffa di ambito e la relativa articolazione;
d) il Regolamento di servizio e la Carta del servizio per quanto concerne il Servizio idrico integrato;
e) i programmi annuali di investimento per quanto concerne il Servizio idrico integrato;
f) gli strumenti di regolazione del rapporto con il Gestore per quanto concerne il Servizio idrico integrato.
4. La Conferenza è presieduta da Presidente della Provincia o Assessore delegato; l'avviso di convocazione deve essere ricevuto con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione e deve recare, oltre all'indicazione del luogo e della data di convocazione, anche l'indicazione specifica dell'atto che si intende approvare.
5. La Conferenza è validamente costituita e le decisioni sono assunte con il voto favorevole di tanti Comuni, che rappresentano almeno la metà più uno del numero dei Comuni della Provincia e la metà più uno del numero degli abitanti della Provincia. I Sindaci possono delegare a partecipare alla Conferenza un Assessore.
6. I Sindaci partecipano alla Conferenza e votano nella stessa senza necessità di preventiva deliberazione degli organi comunali. In tal caso il parere espresso in sede di Conferenza è ratificato successivamente.
7. Fatta salva una diversa determinazione del piano d'ambito, le procedure connesse alla realizzazione di interventi per la gestione dei rifiuti urbani già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono portate a compimento dagli enti che le hanno avviate.
Note del Redattore:
Comma così modificato dall' art. 21 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 ed ulteriormente modificato dall'art. 26 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40 .
Alinea così modificato dall' art. 21 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 ed ulteriormente modificato dall'art. 26 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40 .
Articolo modificato dall' art. 3 della L.R. 28 giugno 2011, n. 15 e abrogato dall' art. 52 della L.R. 7 febbraio 2012, n. 2 .
Aggiunge i commi 5 terdecies, 5 quaterdecies e 5 quinquiesdecies all' art. 29 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25 .