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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011

Bollettino Ufficiale n. 18 del 29 dicembre 2010

Art. 5.
(Disposizioni urgenti e transitorie in materia di Servizio idrico integrato e Servizio di gestione integrata dei rifiuti)
1. A far data dalla scadenza del termine di cui all'Sito esternoarticolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e successive modifiche e integrazioni), nelle more della emanazione della legge regionale di riforma del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'Sito esternoarticolo 1, comma 1 quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e Regioni), convertito con modificazioni della Sito esternolegge 26 marzo 2010, n. 42 , e comunque non oltre il 28 febbraio 2014, in via transitoria, le funzioni già di competenza delle Autorità d'ambito territoriale ottimale sono assegnate alle Province che subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle stesse (5)

Comma così modificato dall' art. 21 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 ed ulteriormente modificato dall'art. 26 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40 .

.
a) le Province provvedono alla predisposizione e approvazione degli atti necessari alla gestione dei servizi in conformità ai principi sanciti dalla vigente normativa;
b) i Comuni, sino alla individuazione della gestione unitaria a livello di ambito, provvedono ad assicurare la continuità della gestione della fornitura del servizio locale di gestione dei rifiuti acquisito il parere favorevole della Provincia che ne verifica la sostenibilità economica e finanziaria (7)

Lettera così modificata dall' art. 21 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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3. I Sindaci dei Comuni di ogni Provincia riuniti in Conferenza esprimono parere obbligatorio e vincolante sui seguenti atti necessari per la gestione dei servizi:
a) i piani d'ambito territoriale, le modifiche e gli stralci degli stessi;
b) la forma di gestione e affidamento dei servizi per la gestione unitaria nell'ambito territoriale ottimale;
c) la determinazione della tariffa di ambito e la relativa articolazione;
d) il Regolamento di servizio e la Carta del servizio per quanto concerne il Servizio idrico integrato;
e) i programmi annuali di investimento per quanto concerne il Servizio idrico integrato;
f) gli strumenti di regolazione del rapporto con il Gestore per quanto concerne il Servizio idrico integrato.
4. La Conferenza è presieduta da Presidente della Provincia o Assessore delegato; l'avviso di convocazione deve essere ricevuto con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione e deve recare, oltre all'indicazione del luogo e della data di convocazione, anche l'indicazione specifica dell'atto che si intende approvare.
5. La Conferenza è validamente costituita e le decisioni sono assunte con il voto favorevole di tanti Comuni, che rappresentano almeno la metà più uno del numero dei Comuni della Provincia e la metà più uno del numero degli abitanti della Provincia. I Sindaci possono delegare a partecipare alla Conferenza un Assessore.
6. I Sindaci partecipano alla Conferenza e votano nella stessa senza necessità di preventiva deliberazione degli organi comunali. In tal caso il parere espresso in sede di Conferenza è ratificato successivamente.
7. Fatta salva una diversa determinazione del piano d'ambito, le procedure connesse alla realizzazione di interventi per la gestione dei rifiuti urbani già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono portate a compimento dagli enti che le hanno avviate.

Note del Redattore:

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Aggiunge il comma 1 bis all' art. 20 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

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Inserisce l' art. 56 bis nella L.R. 7 dicembre 2006, n. 41 .

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Comma così modificato dall' art. 21 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 ed ulteriormente modificato dall'art. 26 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40 .

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Alinea così modificato dall' art. 21 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 ed ulteriormente modificato dall'art. 26 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40 .

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Lettera così modificata dall' art. 21 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Nota soppressa (v. nota 28)

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Nota soppressa (v. nota 28)

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Nota soppressa (v. nota 28)

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Nota soppressa (v. nota 28)

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Nota soppressa (v. nota 28)

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Nota soppressa (v. nota 28)

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Nota soppressa (v. nota 28)

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Aggiunge il comma 5 bis all' art. 23 della L.R. 17 febbraio 2000, n. 9 .

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Inserisce il comma 1 bis nell' art. 11 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25 .

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Inserisce il comma 2 bis nell' art. 23 bis della L.R. 17 agosto 2006, n. 25 .

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Inserisce gli artt. 24 bis e 24 ter nella L.R. 17 agosto 2006, n. 25 .

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Aggiunge i commi 5 terdecies, 5 quaterdecies e 5 quinquiesdecies all' art. 29 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25 .

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Articolo così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 12 gennaio 2011, n. 2.

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Aggiunge il comma 6 bis all' art. 2 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3 .