Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011

Bollettino Ufficiale n. 18 del 29 dicembre 2010

Art. 12.
(Soppressione delle Comunità montane e delega di funzioni regionali)
1. Le Comunità montane costituite ai sensi della legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni) e successive modifiche e integrazioni sono soppresse alla data del 1° maggio 2011.
2. Gli organi delle Comunità montane restano in carica fino al 30 aprile 2011 per garantire il regolare espletamento delle funzioni proprie, delegate e trasferite dalla Regione e dagli enti locali con riferimento all'ordinaria amministrazione. La straordinaria amministrazione può essere svolta limitatamente alle attività già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge nonché alle attività strumentali necessarie a garantire la continuità delle funzioni, previo nulla osta della Giunta regionale.
3. A seguito della soppressione delle Comunità montane, a decorrere dal 1° maggio 2011 cessano le deleghe di funzioni attribuite dalla Regione alle Comunità montane costituite ai sensi della l.r. 24/2008 e successive modifiche e integrazioni.
4. A far data dal 1° maggio 2011, le deleghe di funzioni in materia di agricoltura ai Consorzi di Comuni di cui alla l.r. 12 gennaio 1978, n. 6 (Delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana) e successive modifiche e integrazioni sono ritirate.
5. Fino al 30 aprile 2011 le Comunità montane e i Consorzi di Comuni di cui al comma 4 continuano a svolgere le funzioni di cui ai commi 3 e 4.
6. Il personale delle Comunità montane e dei Consorzi di Comuni di cui al comma 4 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2010, che svolge le attività relative all'esercizio delle deleghe di funzioni regionali, può essere trasferito alla Regione o all'Ente cui sono conferite le funzioni medesime ai sensi di legge, con la dotazione finanziaria necessaria per lo svolgimento delle funzioni in attuazione dell'Sito esternoarticolo 119 della Costituzione .
7. La spesa per il personale trasferito ai sensi del comma 6 non è computata ai fini del rispetto dei vincoli derivanti dalle rispettive discipline di contenimento della spesa di personale stabilite dalla vigente normativa.
8. Entro il mese di febbraio 2011, con legge regionale, sono stabilite le necessarie disposizioni di attuazione e la disciplina degli effetti conseguenti alla soppressione, con particolare riferimento alle procedure per la liquidazione, al trasferimento delle funzioni e del personale e alle modalità di definizione della dotazione finanziaria per l'esercizio delle funzioni delegate.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Aggiunge il comma 1 bis all' art. 20 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Inserisce l' art. 56 bis nella L.R. 7 dicembre 2006, n. 41 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 21 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 ed ulteriormente modificato dall'art. 26 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così modificato dall' art. 21 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 ed ulteriormente modificato dall'art. 26 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 21 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 28)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 28)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 28)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 28)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 28)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 28)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 28)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Aggiunge il comma 5 bis all' art. 23 della L.R. 17 febbraio 2000, n. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Inserisce il comma 1 bis nell' art. 11 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Inserisce il comma 2 bis nell' art. 23 bis della L.R. 17 agosto 2006, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Inserisce gli artt. 24 bis e 24 ter nella L.R. 17 agosto 2006, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Aggiunge i commi 5 terdecies, 5 quaterdecies e 5 quinquiesdecies all' art. 29 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 12 gennaio 2011, n. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Aggiunge il comma 6 bis all' art. 2 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3 .