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Legge regionale 15 febbraio 2010, n. 6

Interventi in materia di usura e di sovraindebitamento

Bollettino Ufficiale n. 2 del 17 febbraio 2010

Art. 5.
(Ripartizione del Fondo)
1. La percentuale delle due quote del Fondo regionale di cui all'articolo 3 è determinata ogni tre anni con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di Politiche sociali (2)

Comma così modificato dall' art. 13 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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2. La seconda quota del Fondo regionale, in sede di prima applicazione della presente legge, è ripartita tra gli enti ammessi al contributo ai sensi dell'articolo 3, comma 3. A decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge è ripartita in proporzione alle somme utilizzate nell'anno precedente (3)

Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 17 marzo 2010, n. 5.

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Note del Redattore:

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Comma così modificato dall' art. 10 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29 .

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Comma così modificato dall' art. 13 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 17 marzo 2010, n. 5.