Legge regionale 15 febbraio 2010, n. 6
Interventi in materia di usura e di sovraindebitamento
Bollettino Ufficiale n. 2 del 17 febbraio 2010
Art. 5.
(Ripartizione del Fondo)
1. La percentuale delle due quote del Fondo regionale di cui all'articolo 3 è determinata ogni tre anni con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di Politiche sociali (2) .
2. La seconda quota del Fondo regionale, in sede di prima applicazione della presente legge, è ripartita tra gli enti ammessi al contributo ai sensi dell'articolo 3, comma 3. A decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge è ripartita in proporzione alle somme utilizzate nell'anno precedente (3) .
Note del Redattore: