Legge regionale 15 febbraio 2010, n. 5
Norme tecniche e procedurali per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri temporanei o mobili (1)
Bollettino Ufficiale n. 2 del 17 febbraio 2010
Art. 2.
(Tipologie di intervento e dispositivi di ancoraggio) (3)
1. Ai sensi della vigente normativa è predisposto un sistema di ancoraggio permanente e sicuro nei seguenti interventi comportanti rischio di caduta dall'alto:
a) nuova costruzione;
b) sostituzione edilizia;
c) opere edilizie comportanti il rifacimento totale dell'orditura principale della copertura;
d) manutenzione ordinaria o straordinaria comportanti il rifacimento totale dei manti di copertura.
2. Per l'esecuzione degli interventi comportanti rischio di caduta dall'alto, ivi compresi quelli di cui al comma 1, è in ogni caso consentita l'adozione dei sistemi di protezione previsti dal d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle serre, come definite dall'articolo 1 della legge regionale 1° giugno 1976, n. 17 (Disciplina urbanistica delle serre) e successive modificazioni ed integrazioni.
Note del Redattore: