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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 66

Disciplina degli interventi per lo sviluppo, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche liguri

Bollettino Ufficiale n. 24 del 30 dicembre 2009

Art. 16.
(Entrata in vigore dell'articolo 11)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 entrano in vigore dieci giorni lavorativi dopo la trasmissione alla Commissione Europea, di una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all’allegato II del Sito esternoregolamento (UE) n. 702/2014 , mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell’articolo 3 del Sito esternoRegolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del Sito esternoregolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'Sito esternoarticolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea . (13)

Comma così modificato dall'art. 15 della legge regionale 19 maggio 2020, n. 9.