Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6
Promozione delle politiche per i minori e i giovani.
Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009
Art. 41.
(Interventi sperimentali e diretti (9) )
1. Nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove, autorizza e verifica l'efficacia di sperimentazioni di servizi, azioni e interventi a favore di giovani e adolescenti, anche proposti da Enti locali, associazioni e gruppi giovanili, in grado di coniugare flessibilità e qualità.
1 bis. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 36, comma 1, realizza direttamente, anche avvalendosi dell’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento (ALiSEO) di cui alla legge regionale 5 dicembre 2018, n. 25 (Istituzione dell’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento (ALiSEO) e disposizioni di adeguamento), interventi e azioni finalizzati a promuovere: (11)
1. attività di orientamento e di valorizzazione delle competenze giovanili;
2. attività dirette alla valorizzazione della crescita culturale giovanile, anche finalizzata alla prevenzione del disagio;
3. attività dirette al sostegno dei giovani talenti. (10)
1.
Note del Redattore:
La lettera b) del comma 1 del presente articolo è stata sostituita dall' art. 5 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .
Comma abrogato dall' art. 44 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Modificava il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 1 giugno 1993, n. 23 .
Comma abrogato dall' art. 5 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 . Modificava il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .
Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e successivamente abrogato dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .