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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6

Promozione delle politiche per i minori e i giovani.

Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009

Art. 37.
1. La Regione riconosce il benessere delle nuove generazioni quale concetto positivo multidimensionale, che valorizza le risorse personali e sociali del giovane; a tal fine promuove azioni ed interventi che, prevenendo la deprivazione, favoriscono l’equilibrio psicofisico, lo sviluppo culturale e l’autonomia personale, anche mediante la sottoscrizione di accordi e forme di collaborazione tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le ASL, il Terzo Settore ed altri soggetti pubblici e privati.
2. La Regione sostiene interventi educativi anche finalizzati al buon uso degli strumenti informatici e della rete internet per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo, cyberbullismo e nuove dipendenze, nonché interventi volti all’educazione alimentare e stradale, anche con riguardo all’interazione con sostanze quali fumo, alcool e psicostimolanti.
3. La Regione promuove altresì, anche attraverso gli enti locali, iniziative tese a valorizzare il tempo libero dei giovani mediante esperienze che arricchiscano il loro percorso di crescita e che favoriscano l’esercizio del diritto di cittadinanza, l’educazione alla legalità, il rispetto della dignità personale.
4. La Regione favorisce la qualificazione del capitale umano giovanile, la partecipazione dei giovani alle azioni rigenerative dei territori e alla vita collettiva favorendo lo scambio intergenerazionale.
5. Per gli interventi di cui al presente articolo la Regione può avvalersi degli organismi di coordinamento previsti dagli articoli 35 e 36.

Note del Redattore:

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Lettera così modificata dall' art. 23 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

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Comma così sostituito dall' art. 17 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

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La lettera b) del comma 1 del presente articolo è stata sostituita dall' art. 5 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .

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Nota soppressa. Vedi nota 12.

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Rubrica così sostituita dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .