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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 3 novembre 2009, n. 49

Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio

Bollettino Ufficiale n. 19 del 4 novembre 2009

Art. 6.
1. I singoli edifici prevalentemente residenziali, o ad essi assimilabili quali residenze collettive, esistenti alla data del 30 giugno 2009 aventi una volumetria non superiore a 2.500 metri cubi e che necessitano di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1), lettera c), numeri 1) o 2) possono essere demoliti e ricostruiti con incremento fino al 35 per cento del volume esistente, anche mediante realizzazione di più edifici di volumetria complessiva pari a quella derivante dall’ampliamento del volume esistente dell’edificio da demolire. Più edifici, ubicati anche in aree diverse del territorio comunale e che necessitino di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e ambientale, possono essere accorpati in uno o più edifici aventi una volumetria complessiva che non può superare i 2.500 metri cubi con incremento fino al 35 per cento della sommatoria dei volumi esistenti mediante rilascio di unico titolo abilitativo sulla base di progettazione unitaria. (23)

Comma già modificato dall' art. 47 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e cosi nuovamente modificato dall'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22.

1 bis. Gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma 1 sono ammissibili anche su edifici esistenti alla data del 30 giugno 2009 aventi una volumetria superiore a 2.500 metri cubi e che necessitano di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), a condizione che l’edificio o gli edifici ricostruiti abbiano una volumetria complessiva non superiore a 2.500 metri cubi incrementabile fino al 35 per cento di tale quota del volume esistente oggetto di demolizione. (59)

Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32.

2. Gli interventi di ricostruzione di cui ai commi 1 e 1 bis possono avvenire nel sito, come definito nell'articolo 2, comma 1, lettera f bis), ovvero in altra area idonea a soddisfare le finalità di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale ed i relativi progetti devono altresì comprendere la sistemazione delle aree liberate dalla demolizione.(46)

Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 e così successivamente modificato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32.

a) in deroga alla disciplina dei piani urbanistici vigenti e operanti in salvaguardia, nel rispetto della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti, fatte salve distanze inferiori stabilite dal PUC, e nel rispetto della dotazione dei parcheggi pertinenziali in misura pari ad 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi di incremento, da non computarsi nell'incremento volumetrico di cui ai commi 1 e 1 bis, se interrati; (48)

Lettera già sostituita dall'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 e così modificata dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32.

b) in conformità alle previsioni del piano territoriale di coordinamento paesistico e dei piani di bacino nonché alle norme antisismiche ed alla normativa in materia di rendimento energetico degli edifici di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive modifiche e integrazioni ed al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 , concernente attuazione della Sito esternodirettiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia).
4. Gli interventi di ricostruzione di cui ai commi 1 e 1 bis che prevedano la delocalizzazione dell'edificio al di fuori del sito e si pongano in variante alla vigente strumentazione urbanistica comunale o in contrasto con le previsioni dei piani urbanistici operanti in salvaguardia, con esclusione degli interventi ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 2), sono assentibili dal Comune previa approvazione da parte della Regione delle varianti concernenti parametri diversi da quelli dell’incremento volumetrico di cui di cui ai commi 1 e 1 bis. (24)

Comma modificato dall' art. 4 della L.R. 16 novembre 2011, n. 33, successivamente modificato dall'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 , ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 13 , sostituito dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 e così nuovamente modificato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32.


Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 , successivamente modificato, con riguardo al comma 2, dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40 e dall'art. 12 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

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Lettera così modificata dall' art. 2 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 .

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Lettera già sostituita dall' art. 2 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 e così modificata dall'art. 2 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Lettera sostituita dall' art. 2 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 , modificata dall' art. 2 della L.R. 16 novembre 2011, n. 33 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 7 dicembre 2011, n. 23, nuovamente modificata dall'art. 2 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 e così ulteriormente modificata dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .

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Alinea già modificato dall' art. 3 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Lettera già modificata dall' art. 3 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 e così ulteriormente modificata dall'art. 3 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Comma già modificato dall' art. 3 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 , successivamente modificato dall'art. 3 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 .

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Alinea già modificato dall' art. 4 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 e così sostituito dall'art. 5 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Lettera già modificata dall' art. 4 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 e così sostituita dall'art. 5 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 .

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 .

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Lettera così modificata dall' art. 5 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 .

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Lettera già sostituita dall' art. 5 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 e così modificata dall'art. 6 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Articolo sostituito dall' art. 6 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 . Vedi anche la norma transitoria di cui all'art. 9 della stessa L.R. 4/2011 .

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Comma già modificato dall' art. 47 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e cosi nuovamente modificato dall'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Comma modificato dall' art. 4 della L.R. 16 novembre 2011, n. 33 , successivamente modificato dall'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 , ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 13 , sostituito dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 e così nuovamente modificato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Articolo così sostituito dall' art. 7 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 . Vedi anche la norma transitoria di cui all'art. 9 della stessa L.R. 4/2011 .

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Comma già modificato dall' art. 47 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così nuovamente modificato dall'art. 8 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Comma già modificato dall' art. 5 della L.R. 16 novembre 2011, n. 33 , successivamente modificato dall'art. 8 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 e così nuovamente modificato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Comma già modificato dall' art. 5 della L.R. 16 novembre 2011, n. 33 , sostituito dall'art. 8 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 , nuovamente modificato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 e ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 3 maggio 2021, n. 7 .

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Comma così modificato dall' art. 8 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 .

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Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40 , ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Comma già sostituito dall'art. 6 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 e così successivamente sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 luglio 2016, n. 13 .

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Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 e così successivamente modificato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea già modificato dall'art. 7 della L.R. 22 dicembre 205, n. 22 e così successivamente modificato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Comma modificato dall'art. 8 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 , successivamente modificato dall'art. 3 della L.R. 5 luglio 2016, n. 13 , sostituito dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 e così nuovamente modificato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Vedi anche le norme transitorie previste dall'art. 12 della L.R. 22/2015 .

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Vedi anche le norme transitorie previste dall'art. 12 della L.R. 22/2015 .

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Vedi anche le norme transitorie previste dall'art. 12 della L.R. 22/2015 .

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Vedi anche le norme transitorie previste dall'art. 12 della L.R. 22/2015 .

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Comma già modificato dall'art. 45 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 e così successivamente modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .