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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40

Testo unico della normativa in materia di sport.

Bollettino Ufficiale n. 17 del 7 ottobre 2009

Art. 22.
1. La Regione, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Programma regionale di cui all’articolo 7, promuove e sostiene, anche tramite la concessione di contributi, in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, o organizza autonomamente, la realizzazione di: (135)

Vedi la norma transitoria di cui all'art. 27 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.

a) manifestazioni sportive o attinenti il mondo dello sport, di particolare interesse nel panorama sportivo internazionale o che presentino caratteristiche tali da recare lustro all’immagine della Regione per la loro tradizionale storicità di realizzazione sul territorio regionale;
b) manifestazioni di rilevanza regionale o sovraregionale che interessino in tutto o in parte il territorio della Regione.
2. Le istanze per le iniziative di cui al comma 1 sono presentate da:
a) comuni singoli o associati e enti parco;
b) istituzioni scolastiche e Università;
c) CONI, CIP, Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate e Associazioni Benemerite del CONI e del CIP, Enti di Promozione Sportiva;
d) società e associazioni sportive dilettantistiche che propongono e organizzano direttamente le iniziative;
e) gruppi sportivi senza scopo di lucro e comitati organizzatori appositamente costituiti per la realizzazione di specifici eventi sportivi.
3. La Regione può stipulare con i soggetti di cui al comma 2 specifici accordi di programma, anche contribuendo finanziariamente all’organizzazione delle manifestazioni di cui al comma 1, lettera a) e di quelle che presentino caratteristiche di particolare eccezionalità sul territorio regionale e di rilevanza nel panorama sportivo nazionale e internazionale qualora siano, altresì, coinvolti negli accordi almeno un’amministrazione comunale e uno dei soggetti di cui al comma 2, lettera c).
4. Gli atti relativi alle iniziative di cui al comma 1, lettera a), e al comma 3, svolte in collaborazione con altri soggetti, contengono l’indicazione della Regione quale soggetto promotore ovvero partecipante all’organizzazione.
5. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità di presentazione e valutazione delle istanze di contributo di cui al comma 1.
6. La mancata realizzazione delle manifestazioni sportive di cui ai commi 1 e 3, oggetto di finanziamento regionale, comporta la revoca del contributo assegnato.

Note del Redattore:

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Nota soppressa. Vedi nota n. 100.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 100.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 102.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 102.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 102.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 103.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 103.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 104.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 104.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 104.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 104.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 105.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 105.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 105.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 106.

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .

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Rubrica così sostituita dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .

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Lettera così modificata dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .

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Lettera così modificata dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .

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Alinea così modificato dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .

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Comma già sostituito dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 e successivamente modificato dall'art. 22 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .

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Lettera così modificata dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .

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Comma così sostituito dall' art. 7 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 .

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Comma così sostituito dall' art. 7 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 .

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .

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Lettera già sostituita dall'art. 1 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 e dall'art. 152 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 dal 1° luglio 2015 e così nuovamente sostituita dall'art. 5 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15

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Nota soppressa. Vedi nota n. 112.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 118.

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Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 112.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 101.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 101.

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Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2014, n. 23 e così successivamente modificato dall' art. 6 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 138.

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Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2014, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2014, n. 23 .

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Rubrica così modificata dall'art. 4 della L.R. 7 agosto 2014, n. 23 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 126.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 101.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 112.

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Lettera già sostituita dall'art. 150 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così successivamente modificata dall'art. 1 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12 . Vedi anche la disposizione transitoria di cui all'articolo 17 della stessa L.R. 12/2022.

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Articolo già sostituito dall'art. 151 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi norma transitoria prevista dall'articolo 161 della L.R. 15/2015 e ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Lettera già modificata dall'art. 152 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e successivamente sostituita dall'art. 5 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 92.

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Vedi la norma transitoria, prevista dall'art. 27 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 100.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 100.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 104.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 112.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 118.

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Comma già modificato dall'art. 158 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 27 luglio 2018, n. 10 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 104.

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Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Alinea così modificato dall'art. 9 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Lettera così sostituita dall'art. 20 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 22 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 22 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Articolo inserito dall'art. 26 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 . Vedi anche la norma transitoria di cui all'art. 27 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Vedi la norma transitoria di cui all'art. 27 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12 . Vedi anche la disposizione transitoria di cui all'articolo 17 della stessa L.R. 12/2022.

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Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12 . Vedi anche la disposizione transitoria di cui all'articolo 17 della stessa L.R. 12/2022.

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Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12 . Vedi anche la disposizione transitoria di cui all'articolo 17 della stessa L.R. 12/2022.

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Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12 .

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Alinea così modificato dall'art. 9 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12 .

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Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12 .

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Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12 .

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Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12 .