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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40

Testo unico della normativa in materia di sport.

Bollettino Ufficiale n. 17 del 7 ottobre 2009

Art. 17.
(Convenzioni con l'Istituto per il Credito Sportivo e con altri Istituti di Credito)
1 bis. La Regione può stipulare, con l'Istituto per il Credito Sportivo e con altri Istituti di Credito che ne facciano richiesta, convenzioni, senza ulteriori oneri a proprio carico, dirette a predeterminare e ad assicurare le migliori condizioni per la concessione di: (107)

Alinea così modificato dall'art. 9 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.

a) mutui a favore di qualunque soggetto, pubblico o privato, che, allo scopo di realizzare gli interventi previsti dall’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), su impianti sportivi adibiti ad uso pubblico, abbia richiesto di accedere ai benefici di cui alle predette convenzioni, indipendentemente dalla presentazione della domanda di contributo alla Regione o dall’accoglimento della medesima; (108)

Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.

b) finanziamenti previsti dalla legislazione nazionale, erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro Istituto bancario per esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritti nel registro di cui all’Sito esternoarticolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell’Sito esternoarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) e successive modificazioni e integrazioni. (17)

Comma inserito dall' art. 7 della L.R. 29 novembre 2012, n. 39 e così sostituito dall'art. 14 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.

2. Gli stanziamenti relativi ai contributi in conto interessi di cui all’articolo 10 possono altresì affluire in un apposito fondo a contabilità separata presso l'Istituto per il Credito Sportivo, che lo gestisce nelle forme indicate nella convenzione di cui al comma 1.(109)

Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.

3. L'Istituto per il Credito Sportivo, trasmette alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto sull'utilizzo del fondo di cui al comma 2.(110)

Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.


Note del Redattore:

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Nota soppressa. Vedi nota n. 100.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 100.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 102.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 102.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 103.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 104.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 104.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 104.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 105.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 105.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 105.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 106.

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .

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Rubrica così sostituita dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .

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Lettera così modificata dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .

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Lettera così modificata dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .

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Alinea così modificato dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .

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Comma già sostituito dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 e successivamente modificato dall'art. 22 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .

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Lettera così modificata dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .

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Comma così sostituito dall' art. 7 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 .

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Comma così sostituito dall' art. 7 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 .

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .

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Lettera già sostituita dall'art. 1 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 e dall'art. 152 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 dal 1° luglio 2015 e così nuovamente sostituita dall'art. 5 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15

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Nota soppressa. Vedi nota n. 112.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 118.

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Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 112.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 101.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 101.

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Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2014, n. 23 e così successivamente modificato dall' art. 6 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 138.

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Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2014, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2014, n. 23 .

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Rubrica così modificata dall'art. 4 della L.R. 7 agosto 2014, n. 23 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 126.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 101.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 112.

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Lettera già sostituita dall'art. 150 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così successivamente modificata dall'art. 1 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12 . Vedi anche la disposizione transitoria di cui all'articolo 17 della stessa L.R. 12/2022.

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Articolo già sostituito dall'art. 151 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi norma transitoria prevista dall'articolo 161 della L.R. 15/2015 e ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Lettera già modificata dall'art. 152 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e successivamente sostituita dall'art. 5 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 92.

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Vedi la norma transitoria, prevista dall'art. 27 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 100.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 100.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 104.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 112.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 118.

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Comma già modificato dall'art. 158 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 27 luglio 2018, n. 10 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 104.

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Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Alinea così modificato dall'art. 9 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Lettera così sostituita dall'art. 20 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 22 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 22 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Articolo inserito dall'art. 26 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 . Vedi anche la norma transitoria di cui all'art. 27 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Vedi la norma transitoria di cui all'art. 27 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

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Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12 . Vedi anche la disposizione transitoria di cui all'articolo 17 della stessa L.R. 12/2022.

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Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12 . Vedi anche la disposizione transitoria di cui all'articolo 17 della stessa L.R. 12/2022.

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Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12 . Vedi anche la disposizione transitoria di cui all'articolo 17 della stessa L.R. 12/2022.

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Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12 .

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Alinea così modificato dall'art. 9 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12 .

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Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12 .

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Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12 .

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Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12 .