Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 10 luglio 2009, n. 28

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità

Bollettino Ufficiale n. 13 del 15 luglio 2009

Art. 8.
(Valutazione di incidenza di progetti e interventi)
1. La Valutazione di incidenza di progetti e interventi, condotta nel rispetto dei criteri, delle linee guida e delle procedure di cui all'articolo 6, nonché sulla base delle misure di conservazione e degli eventuali Piani di gestione, è effettuata:
a) dai soggetti gestori dei siti rete Natura 2000 individuati dalla presente legge;
b) dalla Regione nei casi di cui all'articolo 9.
2. Sono soggetti a Valutazione di incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, gli interventi ed i progetti che interessano i siti della rete Natura 2000 suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non siano direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.
3. Sono esclusi dalla Valutazione di incidenza gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di cui all'Sito esternoarticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed integrazioni, a meno che l'oggetto stesso degli interventi di cui sopra non risulti elemento sostanziale per la salvaguardia delle specie per le quali il sito è stato individuato nella rete Natura 2000 dalle misure di conservazione di ciascun sito e/o dall'eventuale Piano di gestione o, in mancanza di questi, dalle schede dati Natura 2000.
4. Nei casi di progetti soggetti a procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui alla Sito esternoParte II, Titolo III, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, che interessano i siti della rete Natura 2000, la Valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della procedura di VIA che considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie.(13)

Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 19 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Modifica il punto 3 dell'allegato A della L.R. 4 agosto 2006, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Aggiunge la lettera i bis) al punto 5 dell'allegato A della L.R. 4 agosto 2006, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 1 aprile 2014, n. 8 . Il comma sostituiva la lettera C) della tabella A allegata alla L.R. 16 novembre 2004, n. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 1 aprile 2014, n. 8 . Il comma modificava la lettera D) della tabella A allegata alla L.R. 16 novembre 2004, n. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sostituisce l'Allegato A della L.R. 30 gennaio 1984, n. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sostituisce l'Allegato B della L.R. 30 gennaio 1984, n. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato modificato dall' art. 19 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 , ulteriormente modificato dall’art. 5 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24 e così nuovamente modificato dall'art. 30 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 28 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 29 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .