Legge regionale 10 luglio 2009, n. 28
Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità
Bollettino Ufficiale n. 13 del 15 luglio 2009
Art. 5.
(Piani di gestione)(12)
1. Il Piano di gestione del sito è predisposto dal relativo Ente di gestione, che procede all'elaborazione in modo specifico od integrato ad altri piani di sviluppo secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del d.p.r. 357/1997 .
2. La Giunta regionale specifica, attraverso linee guida, indirizzi e criteri, contenuti e modalità per la predisposizione del Piano.
3. Il Piano di gestione integra le misure di conservazione previste all’articolo 4 per gli aspetti di maggior dettaglio e in conformità ad esse.
4. Il Piano di gestione può assumere il valore di misura di conservazione di livello sito specifico, purché conservi la coerenza con la struttura di tali misure, sia stato sottoposto, prima dell’approvazione, all’esame della Commissione consiliare competente e sia stato trasmesso al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per eventuali rilievi.
5. Il Piano, se non integrato in altri piani, è adottato dall'Ente gestore e depositato nella propria sede e contestualmente pubblicato nel proprio sito informatico, all'albo pretorio e nei siti informatici dei comuni interessati per trenta giorni consecutivi, entro i quali chiunque vi abbia interesse può prenderne visione e presentare all'Ente gestore osservazioni scritte.
6. Nei successivi trenta giorni l'Ente gestore formula parere sulle osservazioni presentate e trasmette il Piano alla Regione. La Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, si esprime sulle osservazioni e approva definitivamente il Piano, apportando le modifiche ritenute necessarie.
7. Per i piani di gestione integrati nei piani delle aree naturali protette, si applica il procedimento di adozione e approvazione per i medesimi. Laddove i piani di gestione sono integrati in altri piani, si applica il procedimento previsto per questi ultimi, purché siano garantiti i termini per la pubblicazione e la presentazione delle osservazioni, il parere dell’Ente gestore sulle osservazioni, l’assenso vincolante della Giunta regionale per gli aspetti del Piano integrato relativi alla gestione del sito interessato.
8. I piani di gestione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ed entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
9. I piani di gestione sono aggiornati con cadenza settennale. L’aggiornamento può essere anticipato in relazione agli esiti del monitoraggio previsto all'articolo 13. ” essere anticipato in relazione agli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 13.
Note del Redattore:
Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 1 aprile 2014, n. 8 . Il comma sostituiva la lettera C) della tabella A allegata alla L.R. 16 novembre 2004, n. 21 .
Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 1 aprile 2014, n. 8 . Il comma modificava la lettera D) della tabella A allegata alla L.R. 16 novembre 2004, n. 21 .
Allegato modificato dall' art. 19 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 , ulteriormente modificato dall’art. 5 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24 e così nuovamente modificato dall'art. 30 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .