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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 16 giugno 2009, n. 24

Rete di fruizione escursionistica della Liguria

Bollettino Ufficiale n. 11 dell' 1 luglio 2009

Art. 4.
(Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria)
1. La Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria individua, classifica e pianifica il sistema di itinerari che costituiscono la REL ed è altresì elemento di riferimento degli atti di pianificazione territoriale di livello regionale (Piano territoriale di coordinamento paesistico e Piano territoriale regionale) e provinciale (Piano territoriale di coordinamento). (14)

Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 .

1 bis. La Carta inventario è costituita dall’insieme dei dati cartografici, amministrativi e iconografici in formato digitale ed è gestita dal SITAR - Servizi informativi territoriali ambientali regionali, in collaborazione con gli uffici competenti. (15)

Comma inserito dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 .

2. La Giunta regionale provvede alla costituzione e all’aggiornamento della Carta inventario. Le province, la Città metropolitana, le unioni di comuni, gli enti Parco e, per quanto riguarda i percorsi d’interesse locale, i comuni possono formulare, a tal fine, proposte alla Giunta regionale acquisendo le indicazioni del CAI, della FIE, degli Ambiti territoriali di caccia (ATC), dei Comprensori alpini (CA), dei Gruppi di azione locale (GAL), nonché altre indicazioni eventualmente formulate dalle associazioni sportive, del tempo libero, e ambientaliste e della recettività turistica lungo i percorsi della REL. La Giunta regionale può, altresì, integrare d’ufficio la Carta inventario nel rispetto dei criteri di cui ai commi 3 e 4. (16)

Comma così sostituito dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 .

3. I soggetti proponenti di cui al comma 2 sono tenuti, altresì, a produrre una dichiarazione relativa alla proprietà delle strade che costituiscono il percorso escursionistico di cui propongono l’iscrizione nella Carta inventario. (17)

Comma così sostituito dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 .

4. Possono essere iscritti nella Carta inventario solo i percorsi escursionistici in relazione ai quali sono stati individuati dai proponenti i soggetti preposti a provvedere al loro monitoraggio e manutenzione. Il monitoraggio e la manutenzione dei percorsi escursionistici ricadenti all’interno delle aree naturali protette nazionali e regionali è riservata ai competenti enti Parco ai sensi della vigente normativa in materia. (18)

Comma modificato dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 e così nuovamente modificato dall'art. 46 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29.

4 bis. L’inserimento dei percorsi nella Carta inventario e l’esercizio delle attività di monitoraggio e manutenzione dei tracciati effettuate dai soggetti proponenti di cui al comma 2, non garantiscono l’esclusione dai rischi connessi o dipendenti dalla frequentazione dei sentieri in ambiente impervio e/o montano. I soggetti proponenti sono tenuti a segnalare all’utenza eventuali pericoli. La Regione adotta linee guida per l’informazione e la sensibilizzazione sui rischi derivanti dalla frequentazione dei sentieri in ambiente impervio e/o montano e sulle misure di autoprotezione. (42)

Comma inserito dall'art. 2 della legge regionale 27 ottobre 2022, n. 13.

5. La Giunta regionale, sulla base della ripartizione in ambiti e settori della Carta inventario, individua, tra i proponenti di cui al comma 2, il soggetto coordinatore per ciascun settore con i compiti di cui all’articolo 9, comma 1. (19)

Comma così sostituito dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 . Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 15 della medesima l.r. 24/2017.

6. Qualora i percorsi proposti includano, al solo fine di garantire la continuità dei percorsi escursionistici, tipologie di strada diverse da quelle indicate all’articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, si applicano in tali tratte le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). (20)

Comma già sostituito dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24, nuovamente sostituito dall'art. 2 della l.r. 27 ottobre 2022, n. 13, successivamente sostituito dall'art. 50 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 e così ulteriormente sostituito dall'art. 27 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17.

7. La deliberazione della Giunta regionale che approva la Carta inventario comporta anche la dichiarazione di pubblico interesse di cui all'articolo 5, comma 1, ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. La dichiarazione di pubblico interesse dei percorsi escursionistici acquista efficacia dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione della Carta inventario.
8. I soggetti proponenti di cui al comma 2 garantiscono, direttamente o per il tramite dei soggetti cui è affidata la manutenzione, l’accessibilità ai percorsi iscritti alla Carta inventario. Qualora ciò non fosse possibile, la Giunta regionale, d’ufficio o su segnalazione motivata del soggetto proponente, dispone la modifica o la cancellazione dei percorsi dalla Carta inventario. (21)

Comma già sostituito dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 e così nuovamente sostituito dall'art. 2 della legge regionale 27 ottobre 2022, n. 13.


Note del Redattore:

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Articolo inserito dall'art. 1 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 16 . Vedi anche quanto disposto dalle norme transitorie contenute nell'articolo 5 della medesima l.r. 16/2017 sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 7 e 8 del presente articolo.

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Comma così sostituito dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 . Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 15 della medesima l.r. 24/2017 .

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Comma già sostituito dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 , nuovamente sostituito dall'art. 2 della l.r. 27 ottobre 2022, n. 13 , successivamente sostituito dall'art. 50 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 e così ulteriormente sostituito dall'art. 27 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 .

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Articolo così sostituito dall'art. 7 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 . Vedi quanto disposto in via transitoria dall'articolo 15 della medesima l.r. 24/2017 .

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Articolo così sostituito dall'art. 8 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 . Vedi quanto disposto in via transitoria dall'articolo 15 della medesima l.r. 24/2017 .