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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 16 giugno 2009, n. 24

Rete di fruizione escursionistica della Liguria

Bollettino Ufficiale n. 11 dell' 1 luglio 2009

Art. 11.
(Norme generali di comportamento)
1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali, naturali e paesaggistici e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla Sito esternol. 394/1991 e alla l.r. 12/1995 e successive modifiche e integrazioni, sulla REL è vietato: (38)

Comma così modificato dall'art. 46 della legge regionale 27 dicembre2018, n. 29.

a) abbandonare rifiuti;
b) produrre rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di pubblico servizio, agricole, forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi;
c) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando, nell'ambito delle attività agricole e silvicole, la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;
d) campeggiare o bivaccare liberamente, ove non previsto da appositi regolamenti di fruizione od altri provvedimenti normativi, al di fuori di situazioni di emergenza;
e) danneggiare, alterare o chiudere tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico inseriti nella REL, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, comma 4;
f) danneggiare o asportare la segnaletica ed i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere.
1 bis. I percorsi escursionistici sono utilizzati tenuto conto dei rischi oggettivi e soggettivi che tale uso comporta. L’utilizzatore deve essere in grado di rilevare situazioni di rischio o pericolo percepibili o prevedibili con l’ordinaria diligenza, regolando di conseguenza la propria condotta. L’utilizzatore deve, altresì, essere in grado di valutare la propria forma fisica e le proprie capacità tecniche in base alla difficoltà del percorso prescelto.(44)

Comma inserito dall'art. 2 della legge regionale 27 ottobre 2022, n. 13.

2. E' fatto divieto di segnalare percorsi escursionistici, anche non iscritti alla Carta inventario, in maniera difforme da quanto previsto dalle linee guida regionali. In deroga a tale divieto e con obbligo di rimozione entro dieci giorni dalla fine delle manifestazioni, è consentito apporre segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni sportive o del tempo libero autorizzate ai sensi della normativa vigente.
3. E' fatto inoltre divieto di transitare con mezzi motorizzati, con le deroghe previste dall'articolo 3 e dall'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38 (Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria) sui percorsi costituiti da mulattiere e sentieri, così come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Sito esternod.lgs 285/1992 e successive modifiche e integrazioni ed iscritti nella Carta inventario.(1)

Comma già modificato dall'art. 13 della legge regionale 7 aprile 2015, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 .

3 bis. La deroga prevista dall’articolo 6 della l.r. 38/1992 non si applica sui percorsi escursionistici compresi nel sistema Alta Via dei Monti Liguri, ad eccezione degli itinerari di collegamento previo parere obbligatorio e vincolante del soggetto proponente ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della presente legge e del manutentore ai sensi dell’articolo 4, comma 4.(29)

Comma inserito dall'art. 10 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 e così sostituito dall'art. 46 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29.

4. L' attività venatoria lungo i percorsi della REL si svolge secondo quanto previsto dalla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni.

Note del Redattore:

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Articolo inserito dall'art. 1 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 16 . Vedi anche quanto disposto dalle norme transitorie contenute nell'articolo 5 della medesima l.r. 16/2017 sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 7 e 8 del presente articolo.

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Comma così sostituito dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 . Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 15 della medesima l.r. 24/2017 .

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Comma già sostituito dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 , nuovamente sostituito dall'art. 2 della l.r. 27 ottobre 2022, n. 13 , successivamente sostituito dall'art. 50 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 e così ulteriormente sostituito dall'art. 27 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 .

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Articolo così sostituito dall'art. 7 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 . Vedi quanto disposto in via transitoria dall'articolo 15 della medesima l.r. 24/2017 .

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Articolo così sostituito dall'art. 8 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 . Vedi quanto disposto in via transitoria dall'articolo 15 della medesima l.r. 24/2017 .