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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 16 giugno 2009, n. 24

Rete di fruizione escursionistica della Liguria

Bollettino Ufficiale n. 11 dell' 1 luglio 2009

Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge individua, promuove e tutela il sistema di percorsi escursionistici definito: "Rete di fruizione escursionistica della Liguria", di seguito denominata: "REL", istituita tramite la Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria, di cui all'articolo 4, e disciplina i relativi interventi finalizzati alla valorizzazione sostenibile del territorio, del patrimonio naturale e storico-paesaggistico e delle tradizioni locali, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui alla Sito esternolegge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni. Tali percorsi costituiscono trame continue e diffuse di elementi di connessione fisica e di supporto per l'accessibilità, la fruizione e l'interpretazione del paesaggio ligure.(8)

Comma modificato dall'art. 1 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 46 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.

2. Finalità della presente legge è quella di favorire la fruizione delle aree rurali e lo sviluppo turistico eco-compatibile attraverso la pratica dell'escursionismo e delle attività culturali, sportive e ricreative all'aria aperta ad esso correlate.
3. L'asse portante della REL è costituito dall'infrastruttura escursionistico-ambientale Alta Via dei Monti Liguri e dalle sue connessioni ai percorsi escursionistici di rilevanza nazionale ed internazionale, ai percorsi costieri, alle aree naturali protette ed ai siti della Rete natura 2000.(9)

Comma così modificato dall'art. 1 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 .


Note del Redattore:

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Articolo inserito dall'art. 1 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 16 . Vedi anche quanto disposto dalle norme transitorie contenute nell'articolo 5 della medesima l.r. 16/2017 sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 7 e 8 del presente articolo.

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Comma così sostituito dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 . Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 15 della medesima l.r. 24/2017 .

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Comma già sostituito dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 , nuovamente sostituito dall'art. 2 della l.r. 27 ottobre 2022, n. 13 , successivamente sostituito dall'art. 50 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 e così ulteriormente sostituito dall'art. 27 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 .

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Articolo così sostituito dall'art. 7 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 . Vedi quanto disposto in via transitoria dall'articolo 15 della medesima l.r. 24/2017 .

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Articolo così sostituito dall'art. 8 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 24 . Vedi quanto disposto in via transitoria dall'articolo 15 della medesima l.r. 24/2017 .