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Documento vigente: Testo Coordinato
Art. 56.
(Piano regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro)
1. Il Piano triennale regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro è approvato, su proposta della Giunta, dal Consiglio regionale-Assemblea legislativa ed ha lo scopo di integrare le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro.
2. Il Piano regionale di cui al comma 1 contiene:
a) l'analisi della situazione economica, produttiva ed occupazionale, anche con specifico riferimento all'evoluzione delle professionalità, ripartita per ogni comparto territoriale e produttivo e le conseguenti valutazioni in ordine ai prevedibili sviluppi dei singoli comparti; (103)

Lettera così modificata dall'art. 60 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

b) le strategie e le linee di intervento complessivo per il Sistema educativo regionale e per le politiche di promozione occupazionale, con particolare riguardo alle situazioni di svantaggio sociale e alle iniziative di collocamento mirato, in una logica di raccordo fra i soggetti deputati a garantire il diritto alla formazione e al lavoro;
b bis) le specifiche strategie e linee di intervento riguardanti in particolare il sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale; (66)

Lettera inserita dall'art. 27 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

c) le indicazioni per l'integrazione del sistema di istruzione, di formazione professionale e del lavoro;
d) gli strumenti di valutazione, i criteri e le modalità per le verifiche di efficienza ed efficacia del Sistema educativo regionale;
e) i criteri per la definizione degli ambiti territoriali di riferimento per l'offerta formativa complessiva;
f) la programmazione degli interventi in base alle esigenze emergenti nel territorio regionale;
g) gli obiettivi, le priorità, le tipologie, i destinatari degli interventi regionali;
h) i settori economici e produttivi di intervento ed i criteri di preferenza per l'accesso ai benefici relativamente alle politiche del lavoro e della sicurezza e qualità del lavoro;
i) i criteri di riparto dei fondi alle Province e alla Città metropolitana relativi alle funzioni loro conferite;104)

Lettera così modificata dall'art. 60 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

j) i criteri relativi alle attività da svolgersi nell'ambito della quota oraria dei curricoli rimessa alle ISA;
k) i criteri generali per il riparto tra le varie tipologie di intervento, le varie categorie dei beneficiari ed i diversi soggetti attuatori delle risorse finanziarie del Fondo regionale per l'occupazione di cui all'articolo 15 della l.r. 30/2008 , nonché del Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili di cui all'articolo 60 della l.r. 30/2008 , prevedendo, a parità di condizioni, un'equa ripartizione tra i generi;
l) l'individuazione delle misure finanziarie di sostegno ai soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione degli interventi ed i criteri per la ripartizione delle risorse;
n) gli orientamenti, indirizzi e scelte per la formazione superiore, suddivisi per tipologie e diversificazione di interventi nonché la pianificazione territoriale degli interventi di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a);
o) l'indicazione dell'entità, della tipologia e della dislocazione territoriale degli interventi necessari per favorire lo sviluppo previsto;
p) gli standard di erogazione dei servizi relativi alle diverse tipologie di utenza del Repertorio regionale delle professioni; (143)

Lettera così modificata dall'art. 17 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

q) la comparazione tra i risultati ottenuti e le esigenze del sistema economico relativa all'azione svolta e la determinazione delle priorità, degli obiettivi e delle strategie di integrazione delle politiche formative e del lavoro;
r) i criteri generali per l'organizzazione del Sistema dei servizi al lavoro ed in particolare per la definizione dei bacini di utenza dei Centri per l'impiego, nel rispetto di quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle Regione e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 );
s) gli standard di erogazione dei servizi al lavoro per ciascuna tipologia di utenza nonché i criteri per l'individuazione delle prestazioni specialistiche da erogarsi presso taluni Centri per l'impiego, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione stabiliti dallo Stato;
t) gli standard minimi professionali del personale da destinare alle attività dei Centri per l'impiego nonché gli standard logistici e le caratteristiche minime delle attrezzature e delle sedi, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione stabiliti dallo Stato;
u) i criteri generali per la stipula di accordi di collaborazione tra soggetti pubblici, privati e parti sociali per le finalità di cui alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro);
v) le attività di orientamento professionale e del Repertorio regionale delle professioni; (144)

Lettera così modificata dall'art. 17 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

w) gli interventi di interesse regionale nelle materie di competenza del Piano;
x) le azioni e gli interventi sperimentali, i settori di intervento e tempi di realizzazione degli stessi, gli indicatori di verifica, la determinazione delle relative risorse e della ripartizione delle stesse per tipologie di intervento.
3. La Regione approva il Piano sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i seguenti organismi, che possono riunirsi anche in seduta congiunta:
a) il Comitato regionale interistituzionale di cui all'articolo 69;
b) la Commissione regionale di Concertazione di cui all' articolo 6 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro);
c) il Comitato istituzionale regionale di cui all'articolo 8 della l.r. 27/1998 ;
d) il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro di cui all'Sito esternoarticolo 27, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive Sito esterno89/391/CEE , Sito esterno89/654/CEE , Sito esterno89/655/CEE , Sito esterno89/656/CEE , Sito esterno90/269/CEE , Sito esterno90/270/CEE , Sito esterno90/394/CEE , Sito esterno90/679/CEE , Sito esterno93/88/CEE , Sito esterno95/63/CE , Sito esterno97/42/CE , Sito esterno98/24/CE , Sito esterno99/38/CE , Sito esterno99/92/CE , Sito esterno2001/45/CE e Sito esterno2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro);
e) la Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'Sito esternoarticolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).
4. Il Piano mantiene la sua validità fino all'entrata in vigore del nuovo Piano.
5. In relazione alle politiche dell'occupazione, la Regione e le Province indicono congiuntamente Conferenze Provinciali a cui partecipano i soggetti sociali ed istituzionali attivi sul mercato del lavoro, come momento propedeutico alla formulazione delle analisi di valutazione di cui al comma 2.

Note del Redattore:

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Rubrica così modificata dall' art. 1 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Lettera così modificata dall' art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Articolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 .

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Articolo modificato dall' art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 e così sostituito dall' art. 2 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Articolo così sostituito dall' art. 3 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Articolo così sostituito dall' art. 4 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Articolo così sostituito dall' art. 5 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Inserisce l' art. 39 bis nella L.R. 8 giugno 2006, n. 15 .

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Sostituisce le lettere c) e d) del comma 4 dell' art. 41 della L.R. 8 giugno 2006, n. 15 .

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Inserisce il comma 1 bis nell' art. 42 della L.R. 8 giugno 2006, n. 15 .

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Aggiunge le lettere d bis), d ter), d quater), d quinquies e d sexies) al comma 2 dell' art. 8 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30 .

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Aggiunge il comma 4 bis all' art. 8 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30 .

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Modifica l'art. 6, comma 2, lettera a); l'art. 9, comma 1, l'art. 11, comma 1, lettera g), e comma 2; l'art. 12, comma 1, lettera h), e comma 2; l'art. 18, comma 2 e comma 3 lettera j); l'art. 19 comma 1, l'art. 25 comma 2; l'art. 39, comma 1; l'art. 45, comma 1; l'art. 54 comma 1 e l'art. 56, comma 1 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30 .

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Il comma 1 del presente articolo è stato sostituito dall' art. 6 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .

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Lettera inserita dall'art. 16 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , già sostituita dall'art. 50 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente sostituita dall'art. 26 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 19 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Comma già modificato dall'art. 20 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 21 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 23 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Comma già sostituito dall'art. 23 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Lettere così sostituite dall'art. 24 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 25 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Comma 2 così sostituito dall'art. 26 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 33 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 34 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 150.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 150.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 150.

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Comma già modificato dall'art. 37 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 70 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 dal 1° luglio 2015 e così successivamente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Nota soppressa vedi note 88, 89 e 90.

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Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Articolo abrogato dall'dal 1° aprile 2014.

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Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Lettera così modificata dall'art. 51 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15

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Comma già sostituito dall'art. 53 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 54 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 55 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma modificato dall'art. 58 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 14 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma modificato dall'art. 59 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 14 della l.r. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma modificato dall'art. 59 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 14 della l.r. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Lettera così modificata dall'art. 60 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 60 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma modificato dall'art. 62 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 14 della l.r. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Lettera così sostituita dall'art. 66 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 67 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 71 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e cosi ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 72 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 72 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma modificato dall'art. 73 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così sostituito dall'art. 20 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 149.

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Lettera così modificata dall'art. 74 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Secondo quanto disposto dall' art. 83, comma 1, della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , i riferimenti alle province e ai Piani provinciali si intendono sostituiti dal riferimento alla Città metropolitana e alle Province, nonché ai Piani provinciali e della Città metropolitana.