Legge regionale 9 aprile 2009, n. 10
Norme in materia di bonifiche di siti contaminati.
Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 2009
Art. 13.
(Accordi di programma)
1. Gli enti territoriali competenti, i soggetti obbligati agli interventi di cui alla presente legge ed i soggetti altrimenti interessati, possono stipulare, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, appositi accordi di programma per definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi medesimi.
Note del Redattore: