Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 66

Disciplina degli interventi per lo sviluppo, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche liguri

Bollettino Ufficiale n. 24 del 30 dicembre 2009

Art. 9.
(Consulta regionale per la produzione biologica)
1. E' istituita la Consulta regionale per la produzione biologica, di seguito denominata "Consulta", con il compito di:
a) fornire indicazioni e valutazioni sulla situazione strutturale, tecnica ed economica relativa alle produzioni biologiche e sull'attività di controllo e vigilanza;
b) formulare proposte e pareri alla Regione in merito al settore dell'agricoltura biologica anche ai fini della programmazione agricola regionale.
2. Fanno parte della Consulta rappresentanti designati dalle Associazioni di operatori biologici più rappresentative a livello regionale, dalle Organizzazioni Professionali degli Imprenditori Agricoli più rappresentative a livello regionale, dalle Associazioni Cooperative agricole e della pesca più rappresentative a livello regionale, dai Distretti biologici istituiti sul territorio regionale.
3. La Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la composizione e le modalità di funzionamento della Consulta.
4. La partecipazione alla Consulta non comporta attribuzione di compensi e non determina nuovi o maggiori oneri.