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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 66

Disciplina degli interventi per lo sviluppo, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche liguri

Bollettino Ufficiale n. 24 del 30 dicembre 2009

Art. 6.
(Forme associative di operatori biologici)
1. La Regione riconosce, ai fini della presente legge, forme associative di operatori biologici costituite in forma di associazione, cooperativa, consorzio o società consortile e Organizzazioni di produttori (OP) di ambito regionale riconosciute ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016 (Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 152 e seguenti del Sito esternoregolamento (UE) 1308/2013 )(9)

Comma così modificato dall'art. 15 della legge regionale 19 maggio 2020, n. 9.

2. La Giunta regionale definisce le modalità e i criteri per il riconoscimento delle forme associative di cui al comma 1.
3. In fase di prima applicazione della presente legge ed in attesa della definizione delle modalità e dei criteri di cui al comma 2, la Giunta regionale riconosce forme associative di cui al comma 1 che documentino l'esercizio continuativo della propria attività negli ultimi cinque anni e che s'impegnino ad uniformarsi ai criteri di cui al comma 2 entro un anno dalla loro approvazione.