Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 66
Disciplina degli interventi per lo sviluppo, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche liguri
Bollettino Ufficiale n. 24 del 30 dicembre 2009
Art. 2.
(Termini e definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) "produzione biologica", "biologico", "operatore" e "organismo di controllo" quanto indicato all'articolo 2 del Regolamento;
b) "prodotti dell'agricoltura biologica" o "prodotti biologici", i prodotti che hanno conseguito la conformità alla disciplina dettata dal Regolamento;
c) "azienda biologica", l'impresa condotta da un operatore biologico che svolge tutte le sue attività di produzione nel rispetto delle norme previste dal Regolamento, sull'intera azienda e per tutti i suoi prodotti;(3)
d) "azienda mista", l'impresa condotta da un operatore biologico che ha convertito o ha in conversione al metodo biologico solo una parte della superficie aziendale; (4)
e) "azienda in conversione", l'impresa condotta da un operatore biologico che adotta le norme di produzione biologica e che non abbia ancora completato il periodo di tempo previsto dall'articolo 17 del Regolamento, necessario per la transizione dall'agricoltura non biologica a quella biologica. (5)
Note del Redattore: