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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 66

Disciplina degli interventi per lo sviluppo, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche liguri

Bollettino Ufficiale n. 24 del 30 dicembre 2009

Art. 2.
(Termini e definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) "produzione biologica", "biologico", "operatore" e "organismo di controllo" quanto indicato all'articolo 2 del Regolamento;
b) "prodotti dell'agricoltura biologica" o "prodotti biologici", i prodotti che hanno conseguito la conformità alla disciplina dettata dal Regolamento;
c) "azienda biologica", l'impresa condotta da un operatore biologico che svolge tutte le sue attività di produzione nel rispetto delle norme previste dal Regolamento, sull'intera azienda e per tutti i suoi prodotti;(3)

Lettera così modificata dall'art. 15 delle legge regionale 19 maggio 2020, n. 9.

d) "azienda mista", l'impresa condotta da un operatore biologico che ha convertito o ha in conversione al metodo biologico solo una parte della superficie aziendale; (4)

Lettera così modificata dall'art. 15 delle legge regionale 19 maggio 2020, n. 9.

e) "azienda in conversione", l'impresa condotta da un operatore biologico che adotta le norme di produzione biologica e che non abbia ancora completato il periodo di tempo previsto dall'articolo 17 del Regolamento, necessario per la transizione dall'agricoltura non biologica a quella biologica. (5)

Lettera così modificata dall'art. 15 delle legge regionale 19 maggio 2020, n. 9.