Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 66

Disciplina degli interventi per lo sviluppo, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche liguri

Bollettino Ufficiale n. 24 del 30 dicembre 2009

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge disciplina, in conformità all'ordinamento comunitario ed in particolare al Sito esternoregolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Sito esternoregolamento (CEE) n. 2092/91 , di seguito denominato "Regolamento" e alla normativa nazionale, gli interventi per promuovere e favorire lo sviluppo, la competitività, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche della Liguria, al fine di concorrere:(1)

Comma così modificato dall'art. 15 della legge regionale 19 maggio 2020, n. 9.

a) all'incremento di redditività e competitività delle imprese del settore;
b) ad assicurare la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli e dell'acquacoltura;
c) alla tutela della salute e alla corretta informazione dei consumatori;
d) alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
e) alla salvaguardia della biodiversità;
f) a promuovere l'integrazione della filiera con particolare riferimento alla filiera corta;
g) a fornire strumenti di semplificazione amministrativa per le imprese del settore.
2. Ai fini della presente legge le norme sulla produzione biologica si applicano a:
a) prodotti agricoli vivi o non trasformati;
b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;
c) prodotti dell'acquacoltura, come definita ai sensi dell'articolo 3, comma 2 punto 5 del Sito esternoRegolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Sito esternoregolamenti (CE) n. 2328/2003 , Sito esterno(CE) n. 861/2006 , Sito esterno(CE) n. 1198/2006 e Sito esterno(CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Sito esternoregolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)

Lettera così modificata dall'art. 15 della legge regionale 19 maggio 2020, n. 9.

d) mangimi;
e) materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione;
f) lieviti utilizzati come alimenti o mangimi.
3. Ai fini della presente legge e dell'applicazione del Regolamento, il metodo di agricoltura biodinamica che prevede l'uso di preparati biodinamici è equiparato al metodo di agricoltura biologica.