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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010

Bollettino Ufficiale n. 24 del 30 dicembre 2009

Art. 20.
(Proroga straordinaria dei termini di consegna lavori per gli interventi di edilizia scolastica)
1. Per gli interventi di edilizia scolastica è concessa ai soggetti attuatori che ne facciano richiesta una proroga fino al 30 giugno 2011 per la consegna lavori, ancorché diversamente localizzati e per i quali non si è ancora concluso il procedimento di revoca dell'impegno contabile, anche a fronte degli adempimenti conseguenti alle procedure di verifica sullo stato di consistenza e conservazione degli edifici scolastici disposte dalla normativa statale (25)

Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23 .

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1 bis. La richiesta di proroga di cui al comma 1 deve essere trasmessa alla Regione entro il 1° marzo 2011 e deve essere corredata da idonea documentazione atta a dimostrare la concreta fattibilità della consegna dei lavori o della progettazione definitiva, in caso di ricorso all'appalto integrato, entro il 30 giugno 2011 (26)

Comma aggiunto dall' art. 1 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23 .

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Note del Redattore:

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Aggiunge i commi 5 bis e 5 ter all' art. 4 della L.R. 11 marzo 2008, n. 5 .

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Inserisce l' art. 27 bis nella L.R. 11 marzo 2008, n. 5 . La Corte costituzionale, con sentenza 5 gennaio 2011, n. 7, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

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Nota soppressa. Vedi nota 57.

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La Corte costituzionale, con sentenza 5 gennaio 2011, n. 7, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

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La Corte costituzionale, con sentenza 5 gennaio 2011, n. 7, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

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La Corte costituzionale, con sentenza 5 gennaio 2011, n. 7, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

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La Corte costituzionale, con sentenza 5 gennaio 2011, n. 7, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

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La Corte costituzionale, con sentenza 5 gennaio 2011, n. 7, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

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Sostituisce i commi 3 e 4 dell' art. 45 della L.R. 26 marzo 2002, n. 15 .

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Inserisce il comma 7 bis nell' art. 49 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30 .

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Inserisce il comma 3 bis nell' art. 55 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30 .

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23 .

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Articolo abrogato dall' art. 9 della L.R. 12 aprile 2011, n. 6 , a far data dalla costituzione della società di cui all'art. 1 della stessa L.R. 6/2011 .

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Sostituisce il comma 5 bis e aggiunge i commi 5 ter e 5 quater all' art. 6 bis della L.R. 4 luglio 2007, n. 24 .

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Inserisce l' art. 2 bis nella L.R. 30 novembre 2004, n. 25 .

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Inserisce il comma 2 bis nell' art. 7 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3 .

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Inserisce il comma 6 bis nell' art. 30 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3 .

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Nota soppressa (v. nota 59)

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Aggiungeva il comma 4 bis all' art. 11 della L.R. 24 gennaio 2001, n. 5 .

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Aggiunge il comma 1 bis all' art. 10 della L.R. 5 agosto 1986, n. 17 .

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Inserisce il comma 1 bis nell' art. 3 della L.R. 19 dicembre 1990, n. 38 .

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Inserisce il comma 1 bis nell' art. 4 bis della L.R. 19 dicembre 1990, n. 38 .

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Inserisce l' art. 8 bis nella L.R. 19 dicembre 1990, n. 38 .

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Aggiunge il comma 2 bis all' art. 3 della L.R. 16 aprile 2004, n. 9 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .