Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63
Bollettino Ufficiale n. 24 del 30 dicembre 2009
Inserisce l' art. 27 bis nella L.R. 11 marzo 2008, n. 5 . La Corte costituzionale, con sentenza 5 gennaio 2011, n. 7, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
La Corte costituzionale, con sentenza 5 gennaio 2011, n. 7, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
La Corte costituzionale, con sentenza 5 gennaio 2011, n. 7, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
La Corte costituzionale, con sentenza 5 gennaio 2011, n. 7, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
La Corte costituzionale, con sentenza 5 gennaio 2011, n. 7, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
La Corte costituzionale, con sentenza 5 gennaio 2011, n. 7, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
Articolo abrogato dall' art. 9 della L.R. 12 aprile 2011, n. 6 , a far data dalla costituzione della società di cui all'art. 1 della stessa L.R. 6/2011 .
Sostituisce il comma 5 bis e aggiunge i commi 5 ter e 5 quater all' art. 6 bis della L.R. 4 luglio 2007, n. 24 .