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Legge regionale 10 novembre 2009, n. 52

Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere

Bollettino Ufficiale n. 20 dell' 11 novembre 2009

Art. 7.
(Accesso ai servizi pubblici e privati)
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per assicurare la trasparenza e garantire a ciascuno parità d'accesso ai servizi pubblici e privati e dà attuazione al principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possano essere rifiutate né somministrate in maniera deteriore per le cause di discriminazioni.
2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera al fine di riconoscere il diritto all'abitazione delle singole persone e delle famiglie e per rimuovere le cause che determinano disuguaglianze e disagio, secondo le disposizioni sull'edilizia residenziale sociale, contenute nella legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo) e successive modificazioni e integrazioni e nei conseguenti programmi attuativi.