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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 3 novembre 2009, n. 49

Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio

Bollettino Ufficiale n. 19 del 4 novembre 2009

Art. 7 bis.
(Premialità per l'applicazione degli articoli 6 e 7) (50)

Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22.

1. Per gli edifici ricadenti in base ai piani di bacino e atti analoghi di pianificazione in aree ad elevata e molto elevata pericolosità idraulica e geomorfologica, nonché in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta previste da normative statali o regionali in materia di difesa del suolo, che siano oggetto di interventi in applicazione degli articoli 6 e 7, sempreché la relativa ricostruzione avvenga in aree non soggette alle criticità sopra indicate, la percentuale di incremento volumetrico è elevata al 50 per cento, con esclusione dal computo del volume della costruzione in progetto dei maggiori spessori di cui all’articolo 67, comma 5, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La percentuale di incremento volumetrico è elevata al 45 per cento, con esclusione dal computo del volume delle costruzioni oggetto del progetto di ricostruzione dei maggiori spessori di cui all’articolo 67, comma 5, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, per gli interventi di cui all’articolo 6 che, contestualmente all’intervento di demolizione e ricostruzione con le modalità ivi indicate, prevedano anche alternativamente:
a) la demolizione di serre abbandonate presenti nel territorio comunale in misura non inferiore a trenta volte la superficie coperta delle nuove costruzioni da realizzare;
b) opere di ripristino delle murature di sostegno in pietra, ove presenti, e di riassetto idrogeologico e vegetazionale di tutto il lotto o i lotti di intervento e comunque in misura non inferiore a venti volte la superficie coperta delle nuove costruzioni da realizzare.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, nonché per gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 relativi ad edifici siti in comuni montani, con esclusione delle porzioni di territorio montano ricadenti in comuni costieri, la percentuale di incremento volumetrico è rispettivamente elevata al 60 per cento, al 50 per cento e al 40 per cento, con esclusione dal computo del volume delle costruzioni in progetto dei maggiori spessori di cui all’articolo 67, comma 5, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 , successivamente modificato, con riguardo al comma 2, dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40 e dall'art. 12 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

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Lettera così modificata dall' art. 2 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 .

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Lettera già sostituita dall' art. 2 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 e così modificata dall'art. 2 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Lettera sostituita dall' art. 2 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 , modificata dall' art. 2 della L.R. 16 novembre 2011, n. 33 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 7 dicembre 2011, n. 23, nuovamente modificata dall'art. 2 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 e così ulteriormente modificata dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .

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Alinea già modificato dall' art. 3 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Lettera già modificata dall' art. 3 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 e così ulteriormente modificata dall'art. 3 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Comma già modificato dall' art. 3 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 , successivamente modificato dall'art. 3 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 .

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Alinea già modificato dall' art. 4 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 e così sostituito dall'art. 5 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Lettera già modificata dall' art. 4 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 e così sostituita dall'art. 5 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 .

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 .

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Lettera così modificata dall' art. 5 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 .

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Lettera già sostituita dall' art. 5 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 e così modificata dall'art. 6 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Articolo sostituito dall' art. 6 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 . Vedi anche la norma transitoria di cui all'art. 9 della stessa L.R. 4/2011 .

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Comma già modificato dall' art. 47 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e cosi nuovamente modificato dall'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Comma modificato dall' art. 4 della L.R. 16 novembre 2011, n. 33 , successivamente modificato dall'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 , ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 13 , sostituito dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 e così nuovamente modificato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Articolo così sostituito dall' art. 7 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 . Vedi anche la norma transitoria di cui all'art. 9 della stessa L.R. 4/2011 .

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Comma già modificato dall' art. 47 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così nuovamente modificato dall'art. 8 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Comma già modificato dall' art. 5 della L.R. 16 novembre 2011, n. 33 , successivamente modificato dall'art. 8 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 e così nuovamente modificato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Comma già modificato dall' art. 5 della L.R. 16 novembre 2011, n. 33 , sostituito dall'art. 8 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 , nuovamente modificato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 e ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 3 maggio 2021, n. 7 .

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Comma così modificato dall' art. 8 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 .

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Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40 , ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Comma già sostituito dall'art. 6 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 e così successivamente sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 luglio 2016, n. 13 .

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Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 e così successivamente modificato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Alinea già modificato dall'art. 7 della L.R. 22 dicembre 205, n. 22 e così successivamente modificato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Comma modificato dall'art. 8 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 , successivamente modificato dall'art. 3 della L.R. 5 luglio 2016, n. 13 , sostituito dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 e così nuovamente modificato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Vedi anche le norme transitorie previste dall'art. 12 della L.R. 22/2015 .

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Vedi anche le norme transitorie previste dall'art. 12 della L.R. 22/2015 .

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Vedi anche le norme transitorie previste dall'art. 12 della L.R. 22/2015 .

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Vedi anche le norme transitorie previste dall'art. 12 della L.R. 22/2015 .

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Comma già modificato dall'art. 45 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 e così successivamente modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .