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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 3 novembre 2009, n. 49

Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio

Bollettino Ufficiale n. 19 del 4 novembre 2009

Art. 3.
1. Sulle volumetrie esistenti non eccedenti i 1500 metri cubi, come definite all'articolo 2, a totale o prevalente destinazione residenziale, nonché sulle relative pertinenze non eccedenti i 200 metri cubi, sono ammessi interventi di ampliamento o di cambio d'uso, nel rispetto della normativa antisismica e dei requisiti igienico-sanitari e di rendimento energetico che siano preordinati a migliorare la funzionalità, la qualità architettonica dell'edificio interessato, nei limiti della sommatoria degli incrementi di seguito indicati (6)

Alinea già modificato dall' art. 3 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22.

:
a) per edifici e pertinenze di volumetria esistente non superiore a 200 metri cubi, un incremento pari a 60 metri cubi (7)

Lettera già modificata dall' art. 3 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 e così ulteriormente modificata dall'art. 3 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22.

;
b) per edifici di volumetria esistente compresa fra 200 metri cubi e 500 metri cubi per la parte eccedente la soglia di 200 metri cubi, entro il limite del 20 per cento;
c) per edifici di volumetria esistente compresa fra 500 metri cubi e 1.000 metri cubi per la parte eccedente la soglia di 500 metri cubi, entro il limite del 10 per cento;
c bis) per edifici di volumetria esistente compresa fra 1000 e 1500 metri cubi per la parte eccedente la soglia di 1.000 metri cubi, entro il limite del 6 per cento e fino ad un massimo di 200 metri cubi.(8)

Lettera aggiunta dall' art. 3 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 e così modificata dall'art. 3 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22.

1 bis. Gli interventi di ampliamento di cui al comma 1 possono essere realizzati anche mediante mutamento d'uso di locali accessori ubicati all'interno dell'ingombro geometrico della costruzione esistente e delle pertinenze come definite all’articolo 2, comma 1, lettera f ter).(9)

Comma inserito dall' art. 3 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22.

2. Gli ampliamenti di cui ai commi 1 e 1 bis sono realizzabili in deroga alla disciplina dei piani urbanistici vigenti e/o operanti in salvaguardia, fermo restando il rispetto della distanza di 10 metri dalle pareti finestrate degli edifici ove si tratti di ampliamenti in senso orizzontale o comportanti sopraelevazioni, delle indicazioni tipologiche, formali e costruttive di livello puntuale degli strumenti urbanistici o degli atti di pianificazione territoriale vigenti. Gli interventi di ampliamento delle costruzioni di cui al comma 1 che non siano pertinenze devono essere realizzati nel rispetto della vigente normativa in materia di contenimento dei consumi energetici e determinare per l’intero edificio interessato dall’ampliamento il miglioramento della sua efficienza energetica attestato dal progettista. (10)

Comma già modificato dall' art. 3 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4, successivamente modificato dall'art. 3 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

4. L'ampliamento, nei termini di cui ai commi 1 e 1 bis, è ammesso anche per edifici destinati ad uso socio-assistenziale e socio-educativo (12)

Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 .

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Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 , successivamente modificato, con riguardo al comma 2, dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40 e dall'art. 12 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

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Lettera così modificata dall' art. 2 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 .

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Lettera già sostituita dall' art. 2 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 e così modificata dall'art. 2 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Lettera sostituita dall' art. 2 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 , modificata dall' art. 2 della L.R. 16 novembre 2011, n. 33 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 7 dicembre 2011, n. 23, nuovamente modificata dall'art. 2 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 e così ulteriormente modificata dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .

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Alinea già modificato dall' art. 3 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Lettera già modificata dall' art. 3 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 e così ulteriormente modificata dall'art. 3 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall' art. 3 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 , successivamente modificato dall'art. 3 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 .

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Alinea già modificato dall' art. 4 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 e così sostituito dall'art. 5 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Lettera già modificata dall' art. 4 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 e così sostituita dall'art. 5 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 5 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 .

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Lettera già sostituita dall' art. 5 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 e così modificata dall'art. 6 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Articolo sostituito dall' art. 6 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 . Vedi anche la norma transitoria di cui all'art. 9 della stessa L.R. 4/2011 .

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Comma già modificato dall' art. 47 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e cosi nuovamente modificato dall'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Comma modificato dall' art. 4 della L.R. 16 novembre 2011, n. 33 , successivamente modificato dall'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 , ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 13 , sostituito dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 e così nuovamente modificato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Articolo così sostituito dall' art. 7 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 . Vedi anche la norma transitoria di cui all'art. 9 della stessa L.R. 4/2011 .

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Comma già modificato dall' art. 47 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così nuovamente modificato dall'art. 8 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Comma già modificato dall' art. 5 della L.R. 16 novembre 2011, n. 33 , successivamente modificato dall'art. 8 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 e così nuovamente modificato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Comma già modificato dall' art. 5 della L.R. 16 novembre 2011, n. 33 , sostituito dall'art. 8 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 , nuovamente modificato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 e ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 3 maggio 2021, n. 7 .

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Comma così modificato dall' art. 8 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 .

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Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40 , ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Comma già sostituito dall'art. 6 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 e così successivamente sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 luglio 2016, n. 13 .

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Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 e così successivamente modificato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea già modificato dall'art. 7 della L.R. 22 dicembre 205, n. 22 e così successivamente modificato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 8 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 , successivamente modificato dall'art. 3 della L.R. 5 luglio 2016, n. 13 , sostituito dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 e così nuovamente modificato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Vedi anche le norme transitorie previste dall'art. 12 della L.R. 22/2015 .

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Vedi anche le norme transitorie previste dall'art. 12 della L.R. 22/2015 .

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Vedi anche le norme transitorie previste dall'art. 12 della L.R. 22/2015 .

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Vedi anche le norme transitorie previste dall'art. 12 della L.R. 22/2015 .

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Comma già modificato dall'art. 45 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 e così successivamente modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .