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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 3 novembre 2009, n. 49

Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio

Bollettino Ufficiale n. 19 del 4 novembre 2009

Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) Edificio rurale di valore testimoniale: un edificio rurale realizzato entro il XIX secolo, che abbia avuto o continui ad avere un rapporto diretto o comunque funzionale con fondi agricoli circostanti e che presenti una riconoscibilità del suo stato originario in quanto non sia stato irreversibilmente alterato nell'impianto tipologico, nelle caratteristiche architettonico-costruttive e nei materiali tradizionali impiegati;
b) Edificio diruto: un edificio di cui parti, anche significative e strutturali, siano andate distrutte nel tempo ma di cui sia possibile documentare l'originario inviluppo volumetrico complessivo e la originaria configurazione tipologica, a fini della sua ricostruzione (2)

Lettera così modificata dall' art. 2 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 .

;
c) Edifici suscettibili di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale in quanto alternativamente:
1) presentano una o più delle seguenti condizioni:
1.1. esposizione a rischio idraulico o idrogeologico in base ai vigenti piani di bacino;
1.3. interferenza rispetto all'attuazione di interventi aventi ad oggetto infrastrutture od opere di pubblica utilità;
1.4. incompatibilità per contrasto della funzione insediata o della tipologia della costruzione o per degrado rispetto al contesto urbanistico;
2) ricadono in aree in cui i vigenti piani urbanistici comunali prevedano già la possibilità di interventi comportanti demolizione e ricostruzione con incremento della volumetria originaria;(3)

Lettera già sostituita dall' art. 2 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 e così modificata dall'art. 2 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22.

d) Edifici destinati ad uso socio-assistenziale e socio-educativo: gli edifici, o loro porzioni, in cui operano le strutture a destinazione sociale e socio-sanitaria individuate nell'articolo 44 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari) e successive modifiche ed integrazioni nonché le strutture ricettive di cui all'articolo 49, comma 4, della legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani) e successive modifiche ed integrazioni;
e) Centro storico: comprende i nuclei insediati ricompresi in zona classificata di tipo A in base al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ), quelli comunque denominati come "centro storico" dai vigenti strumenti urbanistici comunali nonché i nuclei classificati "Nuclei isolati in regime normativo di conservazione" (NI-CE) e "Nuclei isolati in regime normativo di mantenimento" (NI-MA) dal vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP);
f) Volumetria esistente: l'ingombro geometrico della costruzione calcolato con il metodo dell'altezza media ponderale dei fronti fuori terra, ultimato alla data del 30 giugno 2009. Nel caso dei mutamenti di destinazione d'uso di cui all'articolo 3, comma 1 e comma 1 bis, deve utilizzarsi il metodo dell'altezza media ponderale dei fronti fuori terra, applicato alle porzioni di costruzione oggetto di mutamento di destinazione d'uso. Nel caso di mutamenti di destinazione d’uso del piano terreno di edifici a totale o prevalente destinazione residenziale, che non siano a diretto contatto con la pubblica viabilità, per ottenere locali da destinare alle funzioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni, la superficie utile da destinare a tali funzioni è ottenuta dividendo la volumetria come determinata al periodo precedente per l’altezza utile di metri 2,70; in tutti gli altri casi la superficie utile da destinare alle funzioni sopra indicate è ottenuta dividendo la volumetria per l’altezza utile esistente. Si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura;(4)

Lettera sostituita dall' art. 2 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4, modificata dall' art. 2 della L.R. 16 novembre 2011, n. 33, come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 7 dicembre 2011, n. 23, nuovamente modificata dall'art. 2 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 e così ulteriormente modificata dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.

f bis) Sito: la porzione di terreno circostante l'edificio e in proprietà del proponente, di estensione non superiore a 50 metri rispetto al sedime originario dell'edificio (5)

Lettera aggiunta dall' art. 2 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4, modificata dall' art. 2 della L.R. 16 novembre 2011, n. 33 e così modificata dall'art. 2 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22.

.
f ter) pertinenza: manufatto adibito al servizio esclusivo di un fabbricato, avente sedime distinto e non utilizzabile separatamente dall’edificio principale. (35)

Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22.


Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 , successivamente modificato, con riguardo al comma 2, dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40 e dall'art. 12 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

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Lettera così modificata dall' art. 2 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 .

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Lettera già sostituita dall' art. 2 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 e così modificata dall'art. 2 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Lettera sostituita dall' art. 2 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 , modificata dall' art. 2 della L.R. 16 novembre 2011, n. 33 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 7 dicembre 2011, n. 23, nuovamente modificata dall'art. 2 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 e così ulteriormente modificata dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .

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Alinea già modificato dall' art. 3 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Lettera già modificata dall' art. 3 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 e così ulteriormente modificata dall'art. 3 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Comma già modificato dall' art. 3 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 , successivamente modificato dall'art. 3 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 .

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Alinea già modificato dall' art. 4 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 e così sostituito dall'art. 5 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Lettera già modificata dall' art. 4 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 e così sostituita dall'art. 5 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 .

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 .

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Lettera così modificata dall' art. 5 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 .

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Lettera già sostituita dall' art. 5 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 e così modificata dall'art. 6 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Articolo sostituito dall' art. 6 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 . Vedi anche la norma transitoria di cui all'art. 9 della stessa L.R. 4/2011 .

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Comma già modificato dall' art. 47 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e cosi nuovamente modificato dall'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Comma modificato dall' art. 4 della L.R. 16 novembre 2011, n. 33 , successivamente modificato dall'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 , ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 13 , sostituito dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 e così nuovamente modificato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Articolo così sostituito dall' art. 7 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 . Vedi anche la norma transitoria di cui all'art. 9 della stessa L.R. 4/2011 .

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Comma già modificato dall' art. 47 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così nuovamente modificato dall'art. 8 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Comma già modificato dall' art. 5 della L.R. 16 novembre 2011, n. 33 , successivamente modificato dall'art. 8 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 e così nuovamente modificato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Comma già modificato dall' art. 5 della L.R. 16 novembre 2011, n. 33 , sostituito dall'art. 8 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 , nuovamente modificato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 e ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 3 maggio 2021, n. 7 .

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Comma così modificato dall' art. 8 della L.R. 1 marzo 2011, n. 4 .

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Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40 , ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Comma già sostituito dall'art. 6 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 e così successivamente sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 luglio 2016, n. 13 .

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Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 .

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Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 e così successivamente modificato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Alinea già modificato dall'art. 7 della L.R. 22 dicembre 205, n. 22 e così successivamente modificato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Comma modificato dall'art. 8 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 22 , successivamente modificato dall'art. 3 della L.R. 5 luglio 2016, n. 13 , sostituito dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 e così nuovamente modificato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Vedi anche le norme transitorie previste dall'art. 12 della L.R. 22/2015 .

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Vedi anche le norme transitorie previste dall'art. 12 della L.R. 22/2015 .

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Vedi anche le norme transitorie previste dall'art. 12 della L.R. 22/2015 .

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Vedi anche le norme transitorie previste dall'art. 12 della L.R. 22/2015 .

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Comma già modificato dall'art. 45 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 e così successivamente modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .