Legge regionale 3 novembre 2009, n. 47
Bollettino Ufficiale n. 19 del 4 novembre 2009
Articolo abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 4, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Modifica l' art. 20 della L.R. 1 giugno 1993, n. 23 .
Inseriva i commi 3 ter, 3 quater e 3 quinquies nell' art. 5 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 30 .
Comma rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 18 novembre 2009, n. 21. Inseriva i commi 3 bis, 3 ter e 3 quater nell' art. 3 della L.R. 28 maggio 1992, n. 15 .
Articolo abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 4, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Modifica l' art. 2 del R.R. 14 maggio 1993, n. 1 .
Articolo abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 4, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .
Articolo abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 4 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Abroga l' art. 8 del R.R. 14 maggio 1993, n. 1 .