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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 10 luglio 2009, n. 28

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità

Bollettino Ufficiale n. 13 del 15 luglio 2009

Art. 9.
1. La valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale, nei seguenti casi:
a) piani soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla Sito esternoParte II, Titolo II, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni di competenza regionale;
b) progetti e interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui alla Sito esternoParte II, Titolo III, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
c) piani, progetti o interventi, qualora non siano già di competenza regionale ai sensi del presente comma, per la parte del procedimento relativa all’applicazione dell’articolo 5, commi 9 e 10, del Sito esternod.p.r. 357/1997 ;
d) piani, progetti e interventi regionali;
e) piani, progetti e interventi riguardanti i siti Natura 2000 marini;
f) piani, progetti e interventi che coinvolgono più siti Natura 2000 con diverso Ente gestore;
g) piani, progetti e interventi, qualora vi sia identità fra Ente proponente ed Ente competente ad esprimere la valutazione di incidenza.

Note del Redattore:

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Comma così modificato dall' art. 19 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Modifica il punto 3 dell'allegato A della L.R. 4 agosto 2006, n. 20 .

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Aggiunge la lettera i bis) al punto 5 dell'allegato A della L.R. 4 agosto 2006, n. 20 .

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Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 1 aprile 2014, n. 8 . Il comma sostituiva la lettera C) della tabella A allegata alla L.R. 16 novembre 2004, n. 21 .

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Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 1 aprile 2014, n. 8 . Il comma modificava la lettera D) della tabella A allegata alla L.R. 16 novembre 2004, n. 21 .

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Sostituisce l'Allegato A della L.R. 30 gennaio 1984, n. 9 .

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Sostituisce l'Allegato B della L.R. 30 gennaio 1984, n. 9 .

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Allegato modificato dall' art. 19 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 , ulteriormente modificato dall’art. 5 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24 e così nuovamente modificato dall'art. 30 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .

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Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .

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Articolo così sostituito dall'art. 28 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .

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Comma così sostituito dall'art. 29 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .