Legge regionale 10 luglio 2009, n. 28
Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità
Bollettino Ufficiale n. 13 del 15 luglio 2009
Art. 6.
(Valutazione di incidenza)
1. L'approvazione di piani, progetti e interventi che interessano i siti della rete Natura 2000 è condizionata all'esito favorevole della valutazione di incidenza, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, commi 9 e 10, del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni. La Valutazione di incidenza, ove richiesta in base ai criteri di cui al comma 2, costituisce parte integrante del procedimento ordinario di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa Valutazione di incidenza, ove richiesta, sono annullabili per violazione di legge (2) .
2. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni di cui al d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, approva i criteri, le linee guida e le procedure per l'applicazione della Valutazione di incidenza.
3. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di coordinamento regionale in materia, gli enti competenti alla Valutazione di incidenza trasmettono alla Regione, entro centoventi giorni, gli esiti di ogni Valutazione di incidenza, nonché una relazione annuale contenente la lista delle valutazioni rese.
Note del Redattore:
Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 1 aprile 2014, n. 8 . Il comma sostituiva la lettera C) della tabella A allegata alla L.R. 16 novembre 2004, n. 21 .
Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 1 aprile 2014, n. 8 . Il comma modificava la lettera D) della tabella A allegata alla L.R. 16 novembre 2004, n. 21 .
Allegato modificato dall' art. 19 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 , ulteriormente modificato dall’art. 5 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24 e così nuovamente modificato dall'art. 30 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .