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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 10 luglio 2009, n. 28

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità

Bollettino Ufficiale n. 13 del 15 luglio 2009

Art. 4.
(Misure di conservazione)
1. La Regione, sentiti gli enti gestori dei siti rete Natura 2000, elabora e adotta, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei criteri e linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i SIC e le relative aree di collegamento ecologico-funzionali, le misure di conservazione di cui all'Sito esternoarticolo 4 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, prevedendo, altresì, eventuali procedure semplificate per la Valutazione di incidenza di cui all'articolo 6, in relazione a specifiche misure di conservazione.
2. Le misure di conservazione sono depositate presso la Regione e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito informatico della stessa affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni scritte nei successivi trenta giorni.
3. La Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute entro i successivi sessanta giorni e, sentita la Commissione consiliare competente, trasmette le misure di conservazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'adozione del decreto di designazione delle ZSC.
4. Entro sei mesi dalla designazione delle ZSC, di cui al comma 3, la Giunta regionale approva le misure di conservazione.
5. La Regione approva, altresì, con proprio regolamento, le misure di conservazione delle ZPS.
6. Le misure di conservazione approvate sono immediatamente efficaci e vincolanti e prevalgono, nei casi previsti nelle medesime, sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello vigenti o adottati.
7. La delibera di approvazione delle misure di conservazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Le misure di conservazione sono pubblicate sul sito informatico regionale.
8. La Giunta regionale individua i siti per i quali sia necessaria l'adozione di un Piano di gestione, ove le misure di conservazione non siano valutate sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione previsti dalla Sito esternodirettiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni, sentiti gli enti gestori dei siti rete Natura 2000.

Note del Redattore:

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Comma così modificato dall' art. 19 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Modifica il punto 3 dell'allegato A della L.R. 4 agosto 2006, n. 20 .

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Aggiunge la lettera i bis) al punto 5 dell'allegato A della L.R. 4 agosto 2006, n. 20 .

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Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 1 aprile 2014, n. 8 . Il comma sostituiva la lettera C) della tabella A allegata alla L.R. 16 novembre 2004, n. 21 .

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Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 1 aprile 2014, n. 8 . Il comma modificava la lettera D) della tabella A allegata alla L.R. 16 novembre 2004, n. 21 .

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Sostituisce l'Allegato A della L.R. 30 gennaio 1984, n. 9 .

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Sostituisce l'Allegato B della L.R. 30 gennaio 1984, n. 9 .

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Allegato modificato dall' art. 19 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 , ulteriormente modificato dall’art. 5 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24 e così nuovamente modificato dall'art. 30 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .

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Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .

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Articolo così sostituito dall'art. 28 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .

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Comma così sostituito dall'art. 29 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .