Legge regionale 10 luglio 2009, n. 28
Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità
Bollettino Ufficiale n. 13 del 15 luglio 2009
Art. 20.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta le misure di conservazione di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli enti gestori per ciascun sito della Rete Natura 2000 sono quelli individuati nell’Allegato E.(15)
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e successive modifiche ed integrazioni, il patrimonio forestale regionale ricadente nei siti della rete Natura 2000 è gestito dal Corpo forestale dello Stato, d'intesa con l'ente gestore.
5. Nelle more dell'approvazione delle misure di conservazione, la Giunta regionale approva opportune misure di salvaguardia per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie per cui le zone sono state designate.
6. Fino all'adozione dei criteri, linee guida e procedure di cui all'articolo 6, comma 2, e delle norme regionali di cui all'articolo 7, comma 2, continuano ad applicarsi i provvedimenti regionali già assunti in materia di Valutazione di incidenza.
7. Sono esclusi dai divieti e dalle limitazioni di cui all'articolo 16 coloro che detengano, in cattività o post mortem, animali appartenenti a specie tutelate ai sensi della presente legge e che abbiano dato già comunicazione alle Province ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4 (Tutela della fauna minore) e successive modifiche ed integrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. (Omissis) (3) .
9. (Omissis) (4) .
10. Nell'allegato B della l.r. 20/2006 e successive modifiche ed integrazioni, al punto 1 la lettera b) è soppressa.
11. (Omissis) (5) .
12. (Omissis) (6) .
13. (Omissis) (7) .
14. (Omissis) (8) .
15. In caso di modifiche nomenclatoriali, dovute a revisioni o nuovi studi tassonomici, le specie o le sottospecie ricomprese negli allegati A, B, C e D, che cambiano denominazione o classificazione, sono assoggettate alla medesima forma di tutela prevista per il taxon riportato originariamente nella presente legge.
16. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva le modifiche agli allegati A, B, C, e D alla presente legge, nel caso di modifiche normative, di nuove conoscenze scientifiche o in base agli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 13.
Note del Redattore:
Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 1 aprile 2014, n. 8 . Il comma sostituiva la lettera C) della tabella A allegata alla L.R. 16 novembre 2004, n. 21 .
Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 1 aprile 2014, n. 8 . Il comma modificava la lettera D) della tabella A allegata alla L.R. 16 novembre 2004, n. 21 .
Allegato modificato dall' art. 19 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 , ulteriormente modificato dall’art. 5 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24 e così nuovamente modificato dall'art. 30 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .