Legge regionale 10 luglio 2009, n. 28
Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità
Bollettino Ufficiale n. 13 del 15 luglio 2009
Art. 2.
(Competenze della Regione)
1. Sono, in particolare, di competenza della Regione:
a) l'individuazione, l'approvazione e la modifica dei pSIC e delle ZPS, ai sensi dell'articolo 3 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
b) l'elaborazione e l'approvazione delle misure di conservazione;
c) l'espressione del parere in sede di approvazione degli eventuali piani di gestione dei siti della rete Natura 2000, secondo le modalità indicate nella presente legge;
d) l'elaborazione di criteri, linee guida e procedure per la gestione e il monitoraggio dei siti della rete ecologica regionale;
e) la definizione dei criteri, delle linee guida e delle procedure sulla base dei quali effettuare la valutazione di incidenza dei piani, dei progetti e interventi di cui all'articolo 5 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
f) l'individuazione degli enti gestori dei siti rete Natura 2000;
g) il coordinamento del monitoraggio di cui all'articolo 7 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
h) il coordinamento della gestione dei siti della rete Natura 2000 al fine della verifica di efficacia e del mantenimento della coerenza ecologica della rete Natura 2000 e per il perseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie tutelate;
i) l'individuazione degli interventi per la conservazione delle biocenosi ed in particolare delle specie naturali a rischio di estinzione o particolarmente minacciate, anche promuovendo studi ed interventi volti alla conservazione;
j) l'incentivazione delle attività didattico-divulgative volte alla conoscenza delle specie oggetto di tutela;
k) il coordinamento della diffusione delle informazioni relative alla rete ecologica regionale;
l) l'individuazione delle misure di salvaguardia a cui sottoporre le specie naturali maggiormente minacciate o vulnerabili e i relativi habitat;
m) l'individuazione delle misure relative ai prelievi delle specie di flora e fauna selvatiche disciplinate dalla presente legge;
n) l'approvazione delle cartografie riportanti la presenza di habitat e specie di valenza naturalistica;
n bis) la gestione dei siti individuati dopo l'entrata in vigore della presente legge (1) .
Note del Redattore:
Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 1 aprile 2014, n. 8 . Il comma sostituiva la lettera C) della tabella A allegata alla L.R. 16 novembre 2004, n. 21 .
Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 1 aprile 2014, n. 8 . Il comma modificava la lettera D) della tabella A allegata alla L.R. 16 novembre 2004, n. 21 .
Allegato modificato dall' art. 19 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 , ulteriormente modificato dall’art. 5 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24 e così nuovamente modificato dall'art. 30 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .