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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 10 luglio 2009, n. 28

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità

Bollettino Ufficiale n. 13 del 15 luglio 2009

Art. 17.
(Prelievi)
1. La Regione può concedere, in deroga all'articolo 16, per motivi strettamente scientifici e didattici, l'autorizzazione al prelievo, raccolta e allevamento di limitati quantitativi delle specie di cui all'allegato C da stabilirsi di volta in volta, fermo restando quanto stabilito dal Sito esternod.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Al fine di garantire la compatibilità del prelievo, della raccolta e dell'allevamento con l'esigenza di conservare le popolazioni selvatiche, l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere subordinata alla conoscenza dello status della specie oggetto del prelievo, della raccolta e dell'allevamento.
3. Per le specie di uccelli soggette a tutela dalla presente legge e ricomprese negli allegati della Sito esternodirettiva 79/409/CEE e successive modifiche ed integrazioni, il prelievo, nel territorio al di fuori di ZPS, è disciplinato secondo quanto previsto dalla Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche ed integrazioni.
4. Per le specie di cui all'allegato D il prelievo è disciplinato secondo quanto previsto dalla legge regionale 16 novembre 2004, n. 21 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne) e successive modifiche ed integrazioni. Nei siti rete Natura 2000 il prelievo per le suddette specie è disciplinato dalle misure di conservazione o dai Piani di gestione.
5. Ad insegnanti o a personale autorizzato di istituti scolastici di ogni ordine e grado è consentito raccogliere e allevare in cattività girini di rospo comune (Bufo Bufo) per motivi didattici.

Note del Redattore:

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Comma così modificato dall' art. 19 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Modifica il punto 3 dell'allegato A della L.R. 4 agosto 2006, n. 20 .

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Aggiunge la lettera i bis) al punto 5 dell'allegato A della L.R. 4 agosto 2006, n. 20 .

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Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 1 aprile 2014, n. 8 . Il comma sostituiva la lettera C) della tabella A allegata alla L.R. 16 novembre 2004, n. 21 .

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Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 1 aprile 2014, n. 8 . Il comma modificava la lettera D) della tabella A allegata alla L.R. 16 novembre 2004, n. 21 .

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Sostituisce l'Allegato A della L.R. 30 gennaio 1984, n. 9 .

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Sostituisce l'Allegato B della L.R. 30 gennaio 1984, n. 9 .

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Allegato modificato dall' art. 19 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 , ulteriormente modificato dall’art. 5 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24 e così nuovamente modificato dall'art. 30 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .

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Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .

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Articolo così sostituito dall'art. 28 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .

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Comma così sostituito dall'art. 29 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .