Legge regionale 10 luglio 2009, n. 28
Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità
Bollettino Ufficiale n. 13 del 15 luglio 2009
Art. 13.
(Monitoraggio)
1. Le funzioni di monitoraggio, previste dall'articolo 7 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate dalla Giunta regionale in conformità con le linee guida definite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Gli enti gestori dei siti rete Natura 2000, nonché gli enti pubblici che raccolgono dati o gestiscono sistemi informativi relativi allo stato di conservazione della biodiversità ligure, sono tenuti a trasmetterli all'Osservatorio ligure della biodiversità di cui all'articolo 14, sulla base degli indirizzi e delle specifiche definite dalla Giunta regionale al fine di implementare il Sistema informativo della biodiversità della Regione Liguria.
Note del Redattore:
Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 1 aprile 2014, n. 8 . Il comma sostituiva la lettera C) della tabella A allegata alla L.R. 16 novembre 2004, n. 21 .
Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 1 aprile 2014, n. 8 . Il comma modificava la lettera D) della tabella A allegata alla L.R. 16 novembre 2004, n. 21 .
Allegato modificato dall' art. 19 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 , ulteriormente modificato dall’art. 5 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24 e così nuovamente modificato dall'art. 30 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .